Cassazione Civile, Ordinanza n. 05932/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino, soccorso in mare insieme ad altri connazionali e successivamente condotto presso hotspot e uffici di polizia, aveva ricevuto un decreto di respingimento e un contestuale decreto di trattenimento presso un centro per il rimpatrio. Dopo la richiesta di convalida del trattenimento da parte del Questore competente, il Giudice di pace aveva emesso un provvedimento di convalida; successivamente, a seguito della presentazione di domanda di protezione internazionale, era stato emesso un secondo decreto di trattenimento e anche questo era stato convalidato dal Tribunale. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti con due ricorsi per cassazione riuniti. Nei motivi deduceva, in sintesi, che il decreto di respingimento presupposto era illegittimo perché non era stata dimostrata l’avvenuta informativa, prevista dalla normativa interna ed europea, circa la possibilità di chiedere protezione internazionale; inoltre lamentava che il provvedimento fosse standardizzato e seriale, senza un esame individuale, in violazione del divieto di espulsioni collettive di cui all’art. 4 del Protocollo n. 4 CEDU. Il secondo ricorso riproponeva sostanzialmente la medesima censura sulla mancata informativa. La Corte ha ritenuto fondati i motivi: ha osservato che la motivazione dei provvedimenti di convalida era standardizzata e non dava conto dell’adempimento dell’obbligo di informazione ex art. 10-ter T.U. immigrazione; ha ribadito che tale informativa deve essere completa, effettiva e verificabile, e che il giudice della convalida deve incidentalmente scrutinare la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto. Poiché il trattenimento non era stato validamente prorogato e il termine risultava ormai scaduto, la Corte ha cassato senza rinvio i provvedimenti impugnati.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto le censure sul difetto di informativa e sulla conseguente illegittimità del respingimento e del trattenimento, e ha cassato senza rinvio sia l’ordinanza del Giudice di pace sia quella del Tribunale. Ha ritenuto che, essendo il trattenimento ormai scaduto e non più prorogabile, il processo non potesse proseguire. Quanto alle spese, ha escluso una regolazione ordinaria perché il ricorrente era ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato; ha inoltre richiamato il principio per cui la richiesta di distrazione non comporta rinuncia implicita al beneficio. Non vi è stata dunque condanna alle spese nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10, comma 4, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato dal ricorrente come parametro della disciplina del respingimento e dell’informativa dovuta allo straniero; la Corte lo considera nel quadro della censura sulla legittimità del provvedimento presupposto.
art. 10-ter D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
"è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito"
Impone un obbligo di informativa completa ed effettiva a tutti gli stranieri condotti nei punti di crisi, anche se non abbiano manifestato espressamente volontà di chiedere protezione; l’adempimento deve risultare verificabile in concreto.
art. 8 dir. 2013/32/UE
Evocato in relazione alla necessità di corretta informazione e accesso alla procedura di protezione internazionale.
art. 4 Protocollo n. 4 CEDU
Richiamato per il divieto di espulsioni collettive, quale parametro per contestare la serialità del decreto di respingimento.
art. 117 Cost.
Usato come parametro di conformità delle norme interne alla giurisprudenza CEDU.
art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998
Interpretato in senso costituzionalmente orientato come fonte del dovere del giudice di rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo nel giudizio di convalida del trattenimento.
art. 5, par. 1, CEDU
Richiamato per affermare che la detenzione a fini di espulsione è consentita solo se la procedura è regolare.
art. 15, paragrafi 2 e 3, direttiva 2008/115/CE
Interpretato, in combinazione con altre norme UE e con la Carta, nel senso che il giudice deve controllare d’ufficio le condizioni di legalità del trattenimento.
art. 9, commi 3 e 5, direttiva 2013/33/UE
Concorre al quadro unionale che impone un controllo giurisdizionale effettivo sulla legalità del trattenimento.
art. 28, paragrafo 4, Regolamento (UE) n. 604/2013
Concorre, insieme alle altre norme UE e agli artt. 6 e 47 della Carta, a fondare l’obbligo di controllo officioso della legalità del trattenimento.
art. 6 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato quale parametro di tutela della libertà personale nel controllo della legalità del trattenimento.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato quale parametro del diritto a un ricorso effettivo e a un controllo giurisdizionale pieno.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Applicato per la cassazione senza rinvio, poiché il processo non può essere proseguito per sopravvenuta inutilità della decisione sul trattenimento scaduto.
artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998
Richiamati per affermare l’ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Indicato come norma sulla liquidazione dei compensi e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione dei compensi nei casi di cassazione.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
Esclusa la sua applicazione alla soccombenza di un’Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero il giudice deve verificare anche la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto quando tale profilo sia dedotto o emerga dagli atti, perché il controllo deve essere effettivo e coerente con la tutela della libertà personale.
- L’obbligo informativo previsto per gli stranieri rintracciati dopo salvataggio in mare o attraversamento irregolare della frontiera è un adempimento sostanziale e non meramente formale: deve essere completo, comprensibile ed effettivamente somministrato, e la prova del suo assolvimento deve risultare dagli atti in modo verificabile.
- La mera clausola standardizzata nel decreto di respingimento o di trattenimento, secondo cui l’interessato sarebbe stato informato, non è sufficiente se mancano nel fascicolo elementi concreti sui tempi, sulle modalità, sulla lingua usata e sull’eventuale presenza di interprete o mediatore.
- Il silenzio dello straniero o una dichiarazione non univoca non possono valere come rinuncia alla protezione internazionale se non risulta che egli sia stato previamente e compiutamente informato delle possibilità di chiedere asilo.
- Nel controllo della legalità del trattenimento alla luce del diritto dell’Unione, il giudice deve rilevare d’ufficio le eventuali condizioni di illegittimità emergenti dagli atti, anche se non espressamente dedotte dall’interessato.
- Quando il trattenimento non sia più validamente prorogabile per scadenza dei termini, la cassazione dei provvedimenti di convalida può essere pronunciata senza rinvio, perché il processo non può più utilmente proseguire.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05791/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05793/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05794/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05795/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05796/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05798/2024 del 05/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →