Ordinanza n. 2559/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del diniego di visto per lavoro subordinato notificato il 24.7.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato notificato il 24 luglio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. In sede cautelare ha dedotto profili di carenza istruttoria e motivazionale. Il diniego risulta fondato su una relazione avente carattere meramente istruttorio; secondo il Collegio, non emergono però accertamenti compiuti sulla genuinità della documentazione depositata e sulle esperienze pregresse della richiedente, né risulta effettuato il colloquio previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850 del 2011.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame della posizione della ricorrente. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto sussistenti, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare e salvo ulteriore approfondimento nel merito, presupposti di fondatezza in relazione alla carenza istruttoria e motivazionale del diniego: la relazione acquisita non assolve compiutamente l'onere motivazionale e istruttorio, in assenza di verifiche sulla genuinità della documentazione, sulle esperienze pregresse e del colloquio previsto dalla disciplina applicabile. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio potenzialmente derivante alla ricorrente è stato ritenuto meritevole di apprezzamento, previo bilanciamento degli interessi coinvolti. L'amministrazione dovrà quindi procedere al riesame della posizione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 21 luglio 2026; le spese sono state differite alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora nel bilanciamento degli interessi coinvolti.
art. 4, comma 2, decreto interministeriale n. 850 del 2011
Prevede il colloquio rilevante per la valutazione della domanda di visto; la sua omissione è stata considerata, nella delibazione cautelare, insieme all'assenza di verifiche documentali e sulle esperienze pregresse, quale profilo di carenza istruttoria e motivazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- In sede di esame di una domanda di visto per lavoro subordinato, il diniego deve essere sorretto da un'istruttoria effettiva e da una motivazione coerente con gli accertamenti svolti, comprendente, ove previsto, verifiche sulla genuinità della documentazione e sulle esperienze pregresse del richiedente.
- Quando la disciplina applicabile prevede un colloquio del richiedente, l'omessa effettuazione dello stesso può concorrere a integrare una carenza istruttoria e motivazionale del diniego, se l'amministrazione non dimostra di avere comunque compiutamente accertato gli elementi rilevanti.
- In sede cautelare, l'accertata plausibilità di carenze istruttorie e motivazionali del diniego, unita a un pregiudizio potenziale meritevole di apprezzamento nel bilanciamento degli interessi, giustifica l'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame della posizione dell'interessato.
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