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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41375/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda proposta da una lavoratrice nei confronti della società per ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 30 ottobre 2000, nonché il riconoscimento dell'inquadramento nel secondo livello del CCNL applicabile dal luglio 2006 e il pagamento delle differenze retributive conseguenti. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente la domanda, ritenendo nullo per difetto di forma scritta il contratto di fornitura di lavoro temporaneo del 2000, respingendo l'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso e valorizzando la prova testimoniale sulle mansioni svolte, ritenute riconducibili al livello superiore. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 414, 433 e 437 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta fosse tardiva perché non formulata nell'atto introduttivo e quindi preclusa; con il secondo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse motivato in modo apodittico sulla riconducibilità delle mansioni al livello rivendicato e avesse trascurato il contenuto delle testimonianze, dalle quali sarebbe emerso che il potere decisionale spettava al responsabile dell'unità e non alla lavoratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in presenza di una domanda di nullità contrattuale, il giudice deve rilevare d'ufficio anche in appello l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dalla parte, secondo i principi delle Sezioni Unite del 2014. Ha inoltre escluso che la società potesse dolersi della mancata concessione di un termine per produrre il contratto, poiché la questione della nullità per difetto di forma scritta era già entrata nel contraddittorio e la società avrebbe dovuto produrre il documento o dimostrare il suo incolpevole smarrimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste del vizio di motivazione, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove testimoniali e il merito dell'apprezzamento svolto dal giudice d'appello; la Corte ha ribadito che il vizio denunciabile ex art. 132 c.p.c. riguarda solo anomalie motivazionali radicali e non la sufficienza o la razionalità della motivazione rispetto alle risultanze istruttorie. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di norme processuali e la pretesa tardività dell'eccezione di nullità del contratto.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per dedurre la nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione del contenuto minimo della decisione.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la preclusione dell'eccezione di nullità non proposta nell'atto introduttivo.

  • art. 433 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo sulla tardività delle difese in appello.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo sulla deducibilità delle eccezioni nel giudizio di appello.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato quale parametro della denunciata nullità della sentenza per supposto difetto di motivazione e di corretta applicazione della legge.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nella fase camerale di definizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24.12.2012 n. 228

    Richiamata come norma modificativa dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando è proposta una domanda di nullità negoziale, il giudice deve rilevare d'ufficio la nullità anche per una causa diversa da quella allegata, pure nel giudizio di appello; il thema decidendum copre l'accertamento della nullità del contratto nel suo complesso.
  • In materia di nullità contrattuale, se la questione è già entrata nel contraddittorio, grava sulla parte che invoca la validità del contratto l'onere di produrre il documento o di dimostrare l'incolpevole smarrimento, non potendo utilmente opporre una preclusione processuale alla rilevazione officiosa della nullità.
  • Il vizio di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sussiste solo in presenza di una motivazione inesistente o meramente apparente, o di un contrasto insanabile che impedisca di riconoscere la giustificazione del decisum; non comprende la critica alla sufficienza o alla razionalità dell'apprezzamento delle prove.
  • La censura che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile in cassazione, perché attiene al merito e non all'esistenza giuridica della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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