Sentenza n. 888/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - della comunicazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “-OMISSIS-”, n. -OMISSIS-, con la quale è stata resa nota la non ammissione del ricorrente alla classe successiva; - di tutti gli atti presupposti che hanno condotto alla non ammissione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla classe successiva e atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (studente)
Prevale il privato
La controversia
Lo studente, frequentante la classe quarta di un istituto di istruzione superiore e affetto da disturbi specifici dell’apprendimento, ha impugnato la comunicazione di non ammissione alla classe successiva e gli atti presupposti. Ha dedotto, con due motivi esaminati congiuntamente, la violazione della l. 170/2010, della direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e della circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, sostenendo che l’istituto non avesse applicato la disciplina relativa agli alunni con DSA. In particolare, ha lamentato il mancato adeguamento del Piano Didattico Personalizzato al progressivo aggravamento della propria diagnosi, nonché la mancata predisposizione e applicazione, durante le verifiche dell’anno scolastico 2024/2025, delle misure compensative e dispensative previste. Nel corso del giudizio è emerso che le condizioni di disturbo erano state certificate da strutture sanitarie pubbliche e tempestivamente comunicate all’istituto. La documentazione prodotta dall’amministrazione non evidenziava né l’adeguamento del Piano Didattico Personalizzato né l’applicazione delle misure previste dal piano, anche nella versione non aggiornata, né l’adeguamento delle prove alle condizioni dello studente.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e ha annullato tutti gli atti impugnati. Ha ritenuto provato che, a fronte del progressivo aggravamento dei disturbi dell’apprendimento, l’istituto non avesse adeguato il Piano Didattico Personalizzato e non avesse predisposto o applicato le misure compensative e dispensative necessarie. Dai verbali e dalle prove depositati non risultava alcuna menzione dell’applicazione delle misure previste dal piano né dell’adeguamento delle verifiche. Il giudice ha affermato che la normativa sui DSA pone specifici obblighi di facere a carico dell’amministrazione scolastica, funzionali a rendere effettivo il diritto all’istruzione e a rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione dello studente. La violazione di tali obblighi inficia l’intera attività valutativa e determina l’illegittimità della non ammissione alla classe successiva. Il Collegio ha confermato la valutazione già espressa in sede cautelare e si è discostato da un orientamento contrario, ritenendo necessaria, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, la previa predisposizione di misure adeguate prima della valutazione della preparazione dello studente con DSA. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di euro 3.000,00 per spese legali, oltre oneri di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, commi 2, 3 e 4, l. 170/2010
gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica; alle istituzioni scolastiche spetta garantire didattica individualizzata e personalizzata, strumenti compensativi, misure dispensative e adeguate forme di verifica e valutazione
La disposizione impone all’amministrazione scolastica obblighi puntuali di predisposizione, monitoraggio e applicazione di misure didattiche, compensative, dispensative e valutative adeguate alla condizione concreta dello studente con DSA.
art. 10, comma 1, d.P.R. 122/2009
per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive; nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei
La valutazione e le verifiche degli studenti con DSA devono essere effettuate tenendo conto della situazione soggettiva certificata e mediante l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi appropriati.
l. 170/2010
La disciplina è stata interpretata in senso costituzionalmente orientato, come volta a garantire l’effettività del diritto all’istruzione degli studenti con DSA e a rimuovere gli ostacoli connessi alla loro condizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per l’oscuramento delle generalità dello studente e dell’istituto scolastico.
Massime di principio
- La normativa a tutela degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento impone all’amministrazione scolastica obblighi puntuali di predisposizione, monitoraggio e adeguamento del Piano Didattico Personalizzato in relazione all’evoluzione della condizione certificata dello studente.
- La valutazione della preparazione di uno studente con DSA non può prescindere dalla previa predisposizione e concreta applicazione di misure compensative e dispensative adeguate alla sua situazione, né dalla conformazione delle prove alle misure previste nel Piano Didattico Personalizzato.
- La mancata predisposizione o applicazione delle misure compensative e dispensative obbligatorie inficia l’attività valutativa compiuta dall’istituzione scolastica e rende illegittimo il provvedimento di non ammissione alla classe successiva.
- L’adeguamento delle misure previste per gli studenti con DSA deve seguire l’evoluzione della diagnosi e delle esigenze individuali, quando il relativo aggravamento sia certificato e tempestivamente comunicato all’istituzione scolastica.
- Le disposizioni sui DSA devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato, assicurando l’effettività del diritto all’istruzione e la rimozione degli ostacoli derivanti dalla condizione dello studente.
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