Cassazione Civile, Ordinanza n. 35478/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i contributi previdenziali relativi ai redditi prodotti nell'anno 2008 da un architetto iscritto all'albo. La corte d'appello aveva confermato, con diversa motivazione, la decisione di primo grado che aveva escluso tale obbligo, ritenendo che il reddito percepito fosse inferiore alla soglia rilevante per i lavoratori autonomi occasionali e che mancassero prove concrete dell'abitualità dell'attività professionale. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all'art. 2, comma 26 e ss., della L. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011. Ha sostenuto che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata discendeva dalla qualità di professionista e dall'esercizio abituale dell'attività, deducibile da elementi come il possesso della partita IVA e l'inserimento in un'organizzazione professionale, e che non fosse sufficiente, per escludere l'obbligo, il solo ammontare del reddito annuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata soprattutto sul riparto dell'onere della prova: nell'azione di accertamento negativo del credito contributivo, gravava sull'ente previdenziale la prova dell'abitualità dell'esercizio professionale, prova che i giudici di merito hanno accertato non essere stata fornita. La Corte ha inoltre osservato che il richiamo a indici come la partita IVA e l'inserimento in un'organizzazione professionale era formulato in modo vago e generico e, comunque, non poteva incidere in sede di legittimità per difetto di specifica censura e di autosufficienza. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il motivo è stato formalmente proposto per violazione e falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inidonea a colpire la ratio decidendi.
art. 366, n. 4 c.p.c.
il richiamo a indicatori fattuali generici non è stato considerato specifico e autosufficiente ai fini del ricorso per cassazione.
art. 369, n. 6 c.p.c.
gli elementi invocati dal ricorrente non sono stati ritenuti specificamente e correttamente riportati secondo i requisiti di autosufficienza del ricorso.
art. 2935 c.c.
norma richiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi, ma non decisiva nel ragionamento della Corte.
art. 2941, n. 8 c.c.
norma richiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi, ma non decisiva nel ragionamento della Corte.
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
individua il quadro dell'obbligo contributivo alla gestione separata richiamato per i professionisti interessati.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
richiamato quale base normativa dell'obbligo di iscrizione/contribuzione alla gestione separata.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003
il superamento del limite reddituale è rilevante solo per il professionista che svolga l'attività in via occasionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale in Cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo alla gestione separata, l'ente previdenziale che pretenda i contributi deve provare i fatti costitutivi della pretesa, in particolare l'abitualità dell'esercizio professionale quando tale abitualità sia l'elemento che fa sorgere l'obbligo.
- L'iscrizione alla gestione separata è dovuta al professionista iscritto all'albo sia quando eserciti abitualmente l'attività professionale, sia quando svolga l'attività in via occasionale ma superi il limite reddituale normativamente previsto; il solo dato del reddito, se inferiore alla soglia, non basta da solo a fondare l'obbligo.
- In sede di legittimità, la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda sulla mancata prova di un fatto costitutivo, il ricorso che si limiti a prospettare indici fattuali generici o non specificamente autosufficienti è inammissibile.
- Elementi come il possesso della partita IVA o l'inserimento in una organizzazione professionale possono costituire indizi dell'abitualità, ma hanno rilevanza solo se dedotti e allegati in modo specifico e se idonei a scalfire l'accertamento di merito sulla mancanza di prova dell'ente.
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