Cassazione Civile, Ordinanza n. 15311/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP e altro relativo all'anno d'imposta 2015, rilevando uno scostamento tra le operazioni attive dichiarate dal contribuente nel quadro IVA e gli acquisti comunicati dai clienti tramite comunicazione polivalente/spesometro. La CTP aveva annullato l'atto ritenendo insufficienti i riscontri dell'Ufficio; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio affermando che l'accertamento fosse legittimamente condotto in via induttiva ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973, perché il contribuente non aveva risposto al questionario e non aveva esibito la documentazione richiesta, sottraendosi così alla verifica fiscale. In cassazione il contribuente denunciava violazione/falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis, sostenendo che la CTR avesse fondato la pretesa sul solo dato proveniente dalle dichiarazioni dei terzi in sede di spesometro, che avrebbe valore meramente indiziario e non potrebbe da solo sorreggere la decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva legittimato l'accertamento sulla base delle sole dichiarazioni dei terzi, ma sul presupposto che il contribuente avesse omesso di rispondere agli inviti dell'Ufficio e si fosse sottratto alla verifica, circostanza espressamente contemplata dall'art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, oltre a essere disattese sia l'istanza di sospensione connessa alla definizione agevolata sia l'istanza di conciliazione in Cassazione.
Norme richiamate
art. 21, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
comunicazione polivalente delle operazioni rilevanti ai fini IVA
richiamato come base della comunicazione dei dati IVA utilizzati nel controllo incrociato
art. 39, secondo comma, lett. d-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa quando il contribuente non dia seguito agli inviti dell'Ufficio ex art. 32 e art. 51, potendo l'Ufficio prescindere in tutto o in parte dalle risultanze contabili e avvalersi anche di presunzioni meno qualificate
art. 51 del d.P.R. n. 633/72
norma richiamata per il potere dell'Ufficio di inviare il questionario e richiedere informazioni al contribuente
art. 32 del d.P.R. n. 600/73
norma richiamata per gli inviti dell'Ufficio ai quali il contribuente non aveva dato seguito, integrando il presupposto dell'accertamento induttivo
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
ricorso formulato come censura di violazione/falsa applicazione di legge
art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197
istanza di sospensione non produttiva di effetti perché non risultava adempiuto l'onere di deposito della documentazione richiesta entro il termine previsto
art. 48-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la conciliazione in udienza è ritenuta non applicabile ai giudizi pendenti in Cassazione
art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte osserva che manca una espressa previsione di estensione della conciliazione fuori udienza al giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e critica una motivazione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
- In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, l'art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973 opera quando il contribuente non risponda agli inviti dell'Ufficio o non esibisca la documentazione richiesta, consentendo di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili e di utilizzare anche presunzioni non assistite dai requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
- Le dichiarazioni o informazioni di terzi, se invocate come unico fondamento della censura, non consentono di superare una decisione che si fondi invece su un diverso presupposto legittimante l'accertamento, quale l'omessa collaborazione del contribuente alla verifica fiscale.
- Le istanze di sospensione o di conciliazione devono essere scrutinare alla luce dei presupposti processuali specifici e non producono effetti quando manchi l'adempimento degli oneri richiesti dalla disciplina applicabile o quando l'istituto non sia estensibile al giudizio di cassazione.
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