Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15311/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP e altro relativo all'anno d'imposta 2015, rilevando uno scostamento tra le operazioni attive dichiarate dal contribuente nel quadro IVA e gli acquisti comunicati dai clienti tramite comunicazione polivalente/spesometro. La CTP aveva annullato l'atto ritenendo insufficienti i riscontri dell'Ufficio; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio affermando che l'accertamento fosse legittimamente condotto in via induttiva ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973, perché il contribuente non aveva risposto al questionario e non aveva esibito la documentazione richiesta, sottraendosi così alla verifica fiscale. In cassazione il contribuente denunciava violazione/falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis, sostenendo che la CTR avesse fondato la pretesa sul solo dato proveniente dalle dichiarazioni dei terzi in sede di spesometro, che avrebbe valore meramente indiziario e non potrebbe da solo sorreggere la decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva legittimato l'accertamento sulla base delle sole dichiarazioni dei terzi, ma sul presupposto che il contribuente avesse omesso di rispondere agli inviti dell'Ufficio e si fosse sottratto alla verifica, circostanza espressamente contemplata dall'art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, oltre a essere disattese sia l'istanza di sospensione connessa alla definizione agevolata sia l'istanza di conciliazione in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 21, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    comunicazione polivalente delle operazioni rilevanti ai fini IVA

    richiamato come base della comunicazione dei dati IVA utilizzati nel controllo incrociato

  • art. 39, secondo comma, lett. d-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa quando il contribuente non dia seguito agli inviti dell'Ufficio ex art. 32 e art. 51, potendo l'Ufficio prescindere in tutto o in parte dalle risultanze contabili e avvalersi anche di presunzioni meno qualificate

  • art. 51 del d.P.R. n. 633/72

    norma richiamata per il potere dell'Ufficio di inviare il questionario e richiedere informazioni al contribuente

  • art. 32 del d.P.R. n. 600/73

    norma richiamata per gli inviti dell'Ufficio ai quali il contribuente non aveva dato seguito, integrando il presupposto dell'accertamento induttivo

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    ricorso formulato come censura di violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    istanza di sospensione non produttiva di effetti perché non risultava adempiuto l'onere di deposito della documentazione richiesta entro il termine previsto

  • art. 48-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la conciliazione in udienza è ritenuta non applicabile ai giudizi pendenti in Cassazione

  • art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la Corte osserva che manca una espressa previsione di estensione della conciliazione fuori udienza al giudizio di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e critica una motivazione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
  • In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, l'art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973 opera quando il contribuente non risponda agli inviti dell'Ufficio o non esibisca la documentazione richiesta, consentendo di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili e di utilizzare anche presunzioni non assistite dai requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
  • Le dichiarazioni o informazioni di terzi, se invocate come unico fondamento della censura, non consentono di superare una decisione che si fondi invece su un diverso presupposto legittimante l'accertamento, quale l'omessa collaborazione del contribuente alla verifica fiscale.
  • Le istanze di sospensione o di conciliazione devono essere scrutinare alla luce dei presupposti processuali specifici e non producono effetti quando manchi l'adempimento degli oneri richiesti dalla disciplina applicabile o quando l'istituto non sia estensibile al giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.