Cassazione Civile, Ordinanza n. 29604/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Torino che aveva dichiarato la nullità di un'intimazione di pagamento, limitatamente a una cartella e a un avviso di addebito indicati nell'atto. Il ricorso era fondato su un unico motivo: si deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, sostenendo che la controparte, nell'atto introduttivo, avesse contestato soltanto la regolarità della notifica degli atti prodromici e non anche la notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito, sicché il giudice di merito avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda. La parte intimata non si è costituita.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la deduzione del vizio di extrapetizione richiede, da un lato, la puntuale indicazione della domanda o eccezione ritualmente proposta in merito, nei suoi esatti termini e con specifico riferimento all'atto difensivo in cui è stata formulata; dall'altro, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o comunque riportando in modo specifico il contenuto rilevante degli atti. Nel caso concreto, il ricorso si era limitato ad affermare in modo generico che i vizi di notifica non rientravano tra i motivi di opposizione, senza trascrivere gli atti processuali rilevanti. La Corte ha inoltre osservato che dalla sentenza impugnata risultava, invece, che la contestazione dell'opponente era effettivamente circoscritta alla mancata notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può essere dedotta come error in procedendo, ma il ricorrente deve indicare in modo puntuale la domanda o eccezione asseritamente ignorata o superata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di extrapetizione è prospettabile come motivo di ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Quando si deduce un vizio processuale, il ricorso deve consentire il controllo immediato della censura tramite l'indicazione compiuta e specifica degli atti processuali rilevanti, senza rinvii generici per relationem.
Massime di principio
- Il vizio di extrapetizione non è utilmente deducibile in cassazione se il ricorrente non riporta puntualmente la domanda o eccezione che assume essere stata travalicata dal giudice di merito e non indica l'atto processuale in cui essa è stata proposta o riproposta.
- In caso di error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti del processo, ma tale potere è subordinato al rispetto dell'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti da parte del ricorrente.
- La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile se formulata in modo generico e meramente assertivo, senza consentire alla Corte di verificare ritualità, tempestività e decisività della questione processuale dedotta.
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