Sentenza del 29/06/2020 n. 1070 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Principio della c.d. scissione degli effetti della notifica agli atti impositivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la notificazione dell’atto impositivo fosse tardiva rispetto al termine di decadenza, in scadenza il 31 dicembre 2018. La questione riguardava il momento in cui la notificazione postale produce effetti per il mittente e per il destinatario.
La decisione
Il giudice ha ritenuto tempestiva la notificazione: il deposito dell’atto presso l’ufficio postale è avvenuto il 22 dicembre 2018, prima della scadenza del 31 dicembre 2018. Ha applicato il principio di scissione degli effetti della notificazione, per cui, ai fini del rispetto del termine di decadenza da parte del mittente, rileva la data di spedizione; i termini che decorrono dalla notificazione per il destinatario decorrono invece dalla ricezione. Il testo fornito non indica ulteriori motivi, l’esito complessivo del ricorso né le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 60, ultimo comma, D.P.R. 600/1973
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.
Per valutare se l’Amministrazione ha rispettato il termine di decadenza, la notificazione si considera effettuata alla data della spedizione. Per i termini che iniziano a decorrere per il destinatario, invece, rileva la data in cui l’atto è ricevuto.
Massime di principio
- Nelle notificazioni postali di atti impositivi, mittente e destinatario possono avere date di perfezionamento diverse: per il mittente rileva la spedizione, mentre per il destinatario rileva la ricezione.
- Quando il termine di decadenza riguarda l’attività dell’Amministrazione notificante, la tempestività va verificata considerando la data di spedizione e non quella in cui il contribuente riceve l’atto.
- Nel caso descritto, la spedizione del 22 dicembre 2018 precede la scadenza del 31 dicembre 2018 e rende quindi tempestiva la notificazione ai fini del rispetto del termine.
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