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Ordinanza

Ordinanza n. 2738/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di attivazione di un liceo artistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

La controversia

L’istituzione scolastica ha proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Dalla pronuncia emerge che la controversia riguarda il diniego di attivazione di un liceo artistico, motivato dalla Regione Campania nell’esercizio della propria discrezionalità tecnico-amministrativa. L’appellante ha quindi contestato la legittimità del diniego e della sentenza di reiezione, chiedendone la riforma e la sospensione cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Ha escluso il fumus boni iuris, ritenendo che il diniego di attivazione del liceo artistico fosse fondato su una motivazione espressa nell’esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa dell’amministrazione. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché anche l’eventuale sospensione della sentenza impugnata non avrebbe potuto assicurare all’appellante il bene della vita richiesto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti insussistenti.

Massime di principio

  • La tutela cautelare in appello deve essere negata quando l’atto impugnato appare fondato su una motivazione riconducibile all’esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa e non emergono elementi sufficienti per ritenere sussistente il fumus boni iuris.
  • Il pericolo di danno grave e irreparabile non ricorre quando la sospensione della sentenza impugnata non è comunque idonea ad assicurare al richiedente il conseguimento del bene della vita cui aspira.
  • La sospensione cautelare della sentenza di primo grado presuppone non soltanto l’idoneità dell’esecuzione a produrre un pregiudizio grave e irreparabile, ma anche la concreta utilità della misura rispetto alla situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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