Cassazione Penale, Sentenza n. 40266/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, in seguito a rinvio dalla Cassazione, aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e aveva rideterminato le pene accessorie. Il ricorrente denunciava: 1) errata qualificazione e motivazione in tema di bancarotta documentale (confusione tra bancarotta semplice e documentale; mancato accertamento del dolo specifico vs dolo generico; uso per relationem di motivazioni pregresse); 2) vizio di motivazione e manifesta illogicità nella determinazione dell'entità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha ricostruito la fattispecie come bancarotta documentale per occultamento/distruzione delle scritture e ha motivato la presenza del dolo specifico valorizzando elementi fattuali (durata della carica, protrazione della condotta, assenza delle scritture non dovuta a sequestro, condanna definitiva per altra bancarotta). Ha ritenuto il secondo motivo generico e inammissibile. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta confermato; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 Legge fallimentare
Prevede due ipotesi alternative: (a) sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili, che richiede dolo specifico (volontà di arrecare pregiudizio ai creditori); (b) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione, che richiede dolo generico e si accerta dopo esame dei libri effettivamente rinvenuti.
art. 217 Legge fallimentare
Riguarda la bancarotta semplice documentale; si distingue dalla fattispecie di cui all'art. 216 per il diverso elemento soggettivo (dolo o colpa) e per il diverso profilo di gravità.
art. 530, comma 1 e 2 e art. 533 cod. proc. pen.
Norme di diritto processuale penale richiamate nella censura relativa alla motivazione e all'uso per relationem; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del rinvio sufficientemente autonoma e non viziata da uso improprio delle argomentazioni precedenti.
art. 23, comma 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)
Norma richiamata dal Procuratore generale per chiedere la declaratoria di inammissibilità per assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale; indica limiti procedurali relativi alla trattazione orale, applicabili nel periodo indicato.
art. 94, comma 2 d.lgs. n. 150/2022 e successive modifiche
Richiamato nel quadro normativo processuale di applicabilità temporale delle disposizioni processuali eccezionali introdotte dalla legislazione emergenziale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2018
Citata in relazione al tema della commisurazione delle pene accessorie; la Cassazione richiamava l'esigenza di riconsiderare tali misure in conformità al principio costituzionale richiamato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in riferimento alle condizioni per l'esenzione dal pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere le condizioni per evitare il pagamento e ha disposto un importo equitativamente determinato.
Massime di principio
- Distinguere con attenzione le due alternative dell'art. 216 l.f.: la sottrazione/distruzione richiede dolo specifico (volontà di arrecare danno ai creditori), mentre la contabilità tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione richiede dolo generico e presuppone l'esame dei libri effettivamente rinvenuti.
- L'accertamento del dolo specifico può risultare da un quadro indiziario complessivo (durata della gestione, responsabilità gestionale, carattere 'totalitario' delle scritture non reperite, condotte protratte) e non solo dal mero stato delle scritture.
- Non è sufficiente dedurre il dolo esclusivamente dal fatto materiale dell'irregolare tenuta: quando l'omissione è limitata o isolata occorre valutare se la condotta fosse funzionale a impedire la ricostruzione patrimoniale per distinguere bancarotta semplice da fraudolenta documentale.
- In sede di rinvio il giudice può ricostruire e riquadrare la fattispecie diversamente rispetto al primo giudice purché fornisca motivazione autonoma e logica; l'uso di argomentazioni precedenti 'per relationem' è possibile se integrate da adeguata motivazione.
- I motivi di ricorso generici o meramente enunciati in ordine alla determinazione della pena sono inammissibili: le censure devono indicare con precisione le carenze motivazionali contestate.
- Un conglomerato di circostanze fattuali gravi e coerenti può escludere il ragionevole dubbio anche in assenza di prova diretta del dolo specifico; tuttavia la valutazione resta soggetta al principio di non colpevolezza e alla necessità di motivazione rigorosa.
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