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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15430/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando i principi consolidati in materia. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento nei confronti dell'imputato per un reato in materia di stupefacenti. In Cassazione, l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza sosteneva, in sostanza, che la motivazione sul diniego fosse carente o illegittima. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudizio sulle attenuanti generiche è apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile solo se la motivazione sia contraddittoria o manchi del richiamo agli elementi ritenuti decisivi; inoltre, non occorre esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente valorizzare quelli ritenuti rilevanti. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato il diniego facendo riferimento all'assenza di elementi positivi e alla gravità del fatto, desunta da indici di stabile dedizione allo spaccio, nonché dal comportamento non collaborativo dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti, che costituisce il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato nei gradi di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione giudiziale degli elementi rilevanti ai fini della concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    La riforma del 2008 ha inciso sul presupposto delle attenuanti generiche, nel senso che non è sufficiente il solo stato di incensuratezza, occorrendo elementi positivi valorizzabili.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamato quale intervento normativo che ha rafforzato la necessità di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.; non è necessaria una confutazione analitica di ogni elemento favorevole dedotto dalle parti.
  • La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se non presenta contraddizioni manifeste o omissioni rilevanti; la Corte di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non basta a fondare la concessione delle attenuanti generiche; è legittimo il diniego fondato sull'assenza di elementi positivi e sulla gravità del fatto.
  • In sede di controllo di legittimità, è sufficiente che la sentenza impugnata valorizzi indici significativi della gravità del fatto e del comportamento dell'imputato, come la stabilità della condotta illecita e la mancata collaborazione con gli inquirenti, per sorreggere il diniego delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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