Sentenza n. 7603/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione in parte qua, ai fini dell’ammissione con riserva agli orali, o in subordine, del riesame delle operazioni di correzione: - del verbale n. 6 del 14 novembre 2022 della Commissione esaminatrice per l’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; - del verbale n.10 del 17 gennaio 2023 della medesima Commissione nella parte in cui non ammette il ricorrente a sostenere le prove orali; nonché ove occorra, della comunicazione di non ammissione alle prove orali dell’Ufficio II –Ordini Professionali e Albi del 25.1.2023 prot. n. 18747, notificata a mezzo pec in data 3.2.2023 e dell’elenco degli idonei all’iscrizione all’Albo speciale (non conosciuto e laddove formato), nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali della commissione esaminatrice e comunicazione di non ammissione alle prove orali dell'esame per l'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale n. 6 del 14 novembre 2022 e il verbale n. 10 del 17 gennaio 2023 della commissione esaminatrice, nella parte in cui non lo ammettevano alle prove orali dell'esame indetto dal Ministero della Giustizia per l'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, ai fini dell'ammissione con riserva agli orali o, in subordine, del riesame delle operazioni di correzione. Il TAR aveva già respinto l'istanza cautelare. Nelle more, il ricorrente ha superato l'esame per l'iscrizione all'albo speciale e ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il superamento, nelle more del giudizio, dell'esame per l'iscrizione all'Albo speciale ha eliminato l'interesse concreto e attuale a ottenere l'annullamento degli atti di non ammissione alle prove orali. Il giudice ha affermato che il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; in tale ipotesi il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla valutazione personale del ricorrente sull'interesse ad agire. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
in ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, intervenuta prima che la causa sia trattenuta in decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La parte ricorrente può disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell'interesse alla pronuncia di merito.
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione della controversia, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla valutazione del ricorrente.
- Il superamento, nelle more del giudizio, della procedura selettiva o dell'esame che aveva determinato l'impugnazione della non ammissione può far venir meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti contestati.
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