Sentenza n. 2494/2026 - Napoli, Sezione 9
avverso il silenzio serbato a seguito dell’inoltro, da parte della ricorrente, via PEC in data 13.12.2025, di istanza di accesso volta a conseguire il rilascio di copia di documenti relativi alla posizione pensionistica e reddituale del coniuge divorziato -OMISSIS- per l’annullamento del tacito diniego, per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere copia degli atti richiesti con la detta istanza e per la conseguente condanna della resistente al rilascio delle dette copie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa alla posizione pensionistica e reddituale dell'ex coniuge
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall'INPS sull'istanza di accesso trasmessa via PEC il 13 dicembre 2025, chiedendo copia di documenti relativi alla posizione pensionistica e reddituale del coniuge divorziato. Ha domandato l'annullamento del tacito diniego, l'accertamento del diritto di accesso e la condanna dell'INPS all'ostensione della documentazione. Nel corso del giudizio, dopo la notifica e il deposito del ricorso, l'INPS ha trasmesso la documentazione richiesta. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la documentazione richiesta era stata trasmessa dall'INPS successivamente alla proposizione del ricorso e che, pertanto, era venuto meno l'interesse alla decisione sulla domanda di accesso. Il Collegio ha comunque regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'INPS, poiché l'ostensione era intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi 1.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti quando ciò sia necessario a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari, a sostegno dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa di accesso nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Se l'ostensione della documentazione interviene soltanto dopo la notifica del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche in caso di cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese valutando quale parte abbia determinato la necessità del processo.
Come è indicizzato
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