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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11368/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso d'accertamento IRES per l'anno 2006: contestato il recupero a tassazione di costi e perdite su crediti (sopravenienze passive), l'utilizzo del fondo perdite su crediti e l'imputazione temporale di tali componenti (2005 vs 2006). Rilevano operazioni quali storni di fatture per "buoni pasto", conguagli oneri accessori e una presunta transazione con Avenance Italia s.p.a.; la controversia verteva sia sulla sussistenza e qualificazione delle perdite (rinuncia volontaria al credito vs transazione) sia sulla prova degli elementi richiesti per la deducibilità fiscale e sulla corretta imputazione temporale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di nullità e i vizi di motivazione dedotti dalla ricorrente. In particolare ha qualificato come valutazioni di fatto (non sindacabili in cassazione) le conclusioni del giudice regionale circa l'assenza di elementi di certezza e precisione per la deducibilità delle perdite, l'omessa prova delle procedure di recupero del credito e la ricognizione della rinuncia volontaria al credito. Quanto all'uso del fondo perdite su crediti, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la deducibilità fiscale segue le scelte di bilancio e che le perdite realizzate sono deducibili nei limiti previsti dalla normativa fiscale; la valutazione della documentazione è questione di merito. Null'altro è liquidato in spese processuali in favore dell'ufficio, che non ha resistito.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamata dalle doglianze sulla nullità della sentenza e sulle omissioni, la norma è stata valutata ma la Corte ha ritenuto assente il vizio di nullità denunciato.

  • art. 360, primo comma, cod. proc. civ. (nn. 3, 4, 5 richiamati)

    Usata per inquadrare i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto diverse doglianze inammissibili perché attengono a valutazioni di fatto (nn. 3 e 5) o prive di rilievo per nullità (n.4). È stato ricordato che la riformulazione del n.5 limita il vizio deducibile a omesso esame di fatto decisivo risultante dagli atti.

  • art. 101 cod. proc. civ.

    Richiamato nei motivi relativi al rispetto del contraddittorio e delle regole del processo; la Corte non ha riconosciuto violazioni tali da incidere sulla decisione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha escluso che vi sia stata lesione tale da inficiare la decisione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione ai profili di motivazione e decisione in materia tributaria; la Corte ha qualificato le contestazioni come valutazioni di merito non sindacabili.

  • art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

    Invocato per vizio di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice d'appello sintetica ma sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in riferimento al giusto processo e al diritto al giudice naturale; la Corte non ha riscontrato violazioni tali da annullare la sentenza impugnata.

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Richiamati nei motivi che lamentavano mancato esame di argomentazioni: la Corte ha qualificato tali censure come tentativo di rinnovare il giudizio di merito già compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1361 e segg. cod. civ.

    Richiamati con riferimento all'interpretazione della transazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'accordo e della sua rilevanza fiscale fosse di merito.

  • art. 88, 101 e 106 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La Corte ha richiamato il regime fiscale delle perdite e dei fondi su crediti: le perdite realizzate dopo accantonamenti seguono il regime fiscale previsto e la deducibilità richiede elementi di certezza e precisione; la quantificazione e l'imputazione temporale sono valutazioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in relazione all'indicazione di ulteriori versamenti da parte del ricorrente, in esito al rigetto.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Riferimento procedurale sulla celebrazione dell'udienza in forma particolare; la causa è stata decisa nelle forme previste.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (riforma art. 360 n.5)

    Richiamata per spiegare la portata restrittiva del vizio di omesso esame di fatto sindacabile in cassazione.

Massime di principio

  • Le questioni relative alla sussistenza delle perdite su crediti, alla loro imputazione temporale e alla sussistenza di elementi di certezza e precisione sono valutazioni di fatto del giudice di merito: in Cassazione sono sindacabili solo i vizi di diritto espressamente previsti dall'art. 360 c.p.c.
  • Per ottenere la deducibilità fiscale di perdite su crediti il contribuente deve documentare in modo probatorio le circostanze che giustificano la perdita (es. prove di tentativi di recupero, natura dell'operazione, elementi obiettivi della transazione); la sola allegazione non basta.
  • Una transazione o un accordo tra le parti non è automaticamente idoneo a qualificare fiscalmente la perdita: occorre dimostrarne gli effetti pratici (esaurimento delle vie di recupero, rinuncia effettiva al credito) e produrre documentazione idonea.
  • Se le perdite sono trattate tramite un fondo perdite su crediti, la deducibilità fiscale segue le regole del TUIR (art. 101, 106 e 88) e va verificata la congruità e la documentazione dell'accantonamento e della successiva realizzazione della perdita.
  • Le doglianze processuali per nullità o violazione del contraddittorio devono mostrare un'effettiva lesione procedurale decisiva; motivazioni sintetiche ma comprensibili del giudice di merito non comportano automaticamente la nullità della sentenza.
  • Chi impugna in Cassazione deve concentrare le censure su profili di diritto e sugli specifici vizî elencati dall'art. 360 c.p.c.; il tentativo di rinnovare il giudizio di merito è in genere inammissibile.

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