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Sentenza

Sentenza n. 713/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - della comunicazione del Consiglio di classe della classe 1ª C Liceo Classico “-OMISSIS-” dello scrutinio finale datata-OMISSIS-, che ha stabilito di non ammettere alla classe 2a la figlia minore -OMISSIS- nonché atti inerenti, conseguenti e successivi; - del verbale di scrutinio finale per l’anno 2021-2022, mediante il quale il Consiglio di Classe ha disposto la non ammissione alla classe successiva di -OMISSIS-; - della pagella scolastica per l’anno 2021/2022;

Giustizia amministrativa202200805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Non ammissione alla classe seconda di una studentessa liceale, risultante dalla comunicazione del consiglio di classe, dal verbale di scrutinio finale e dalla pagella scolastica per l'anno 2021/2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori della studentessa minorenne hanno impugnato gli atti con cui il consiglio di classe aveva disposto la non ammissione alla classe successiva, chiedendone l'annullamento. Nel corso dell'udienza del 20 marzo 2026, il difensore ha dichiarato che la parte ricorrente non aveva più interesse alla definizione nel merito, poiché la studentessa aveva proseguito proficuamente gli studi e conseguito il titolo di studio conclusivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, dispone dell'azione e può dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Poiché la studentessa aveva proseguito proficuamente gli studi e conseguito il titolo conclusivo, è venuto meno l'interesse alla coltivazione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità e dell'andamento della vicenda e della mancanza di osservazioni della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione.

  • art. 100 c.p.c.

    La permanenza dell'interesse alla decisione costituisce condizione per la prosecuzione del giudizio; la sua sopravvenuta cessazione comporta l'improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando l'interesse venga dichiarato perduto dalla parte nel corso dell'udienza.
  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere d'ufficio alla sua conservazione.
  • La prosecuzione proficua degli studi e il conseguimento del titolo di studio conclusivo fanno venir meno l'interesse alla decisione di una controversia avente a oggetto la precedente non ammissione alla classe successiva.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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