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Sentenza

Sentenza n. 1895/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del Decreto n° R.0002381.26-11-2024 emesso dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio il 26 novembre 2024 e pubblicato il 27 novembre 2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha approvato la graduatoria del concorso, indetto con decreto dipartimentale n° 2575 del 06 dicembre 2023, per titoli ed esami PNRRI del 2023-24 della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’art. 3, 7° co., del D. M. n° 205/2023 per le classi di concorso ruolo docenti “A001 – Arte e Immagine” pubblicata il 27 novembre 2024, nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito un punteggio di soli 181,50 punti rispetto a quello effettivamente a Lui spettante di 189,00 e nella parte in cui il ricorrente non veniva collocato nella graduatoria dei vincitori in posizione non successiva alla trentasettesima e, comunque, in subordine in quella eventualmente inferiore, ma comunque utile all’inclusione tra i vincitori e la conseguente immissione in ruolo, nonché nella parte in cui al ricorrente non è stata riconosciuta la riserva per servizio ultratriennale prestato ed il titolo di preferenza del servizio senza demerito, regolarmente comunicati nella domanda dal medesimo presentata, nonché nella parte in cui si è prevista la pubblicazione di una graduatoria di merito dei soli vincitori e non anche una graduatoria completa di tutti i candidati (e non solo di quelli che lo hanno superato riportando una votazione pari ad almeno settanta punti cadauna per le prove scritta, pratica ed orale); ossia nella parte in cui non è stata prevista e disposta la compilazione di una completa graduatoria di tutti i candidati (anche di quelli non rientranti tra i vincitori del concorso e, quindi, in posizione utile all’immissione in ruolo), con indicazione del punteggio a ciascun candidato attribuito e dell’eventuale titolo preferenziale posseduto, nonché l’eventuale titolo di riserva (atteso che ai riservisti era riservato il trenta per cento dei posti). Una tale graduatoria, infatti, sarebbe stata utile da utilizzare per l’eventuale scorrimento della stessa (ipotesi, a quanto pare, già verificatasi), consentendo, però, ai vari candidati di poter verificare la legittimità dell’operato dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio resistente e/o del Ministero resistente;

Giustizia amministrativa202502562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria del concorso docenti per la classe A001 – Arte e Immagine, nella parte relativa al punteggio, al mancato riconoscimento della riserva del 30% e alla mancata pubblicazione di una graduatoria completa degli idonei

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso per titoli ed esami PNRR per la scuola secondaria, classe A001 – Arte e Immagine, lamentando l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante, il mancato riconoscimento della riserva del 30% prevista per i candidati con almeno tre annualità di servizio, la mancata attribuzione di punteggio per un diploma di laurea di vecchio ordinamento conseguito presso un'Accademia di Belle Arti e la mancata pubblicazione di una graduatoria completa di tutti i candidati, inclusi gli idonei. Quanto alla riserva, il candidato aveva dichiarato nella domanda le annualità di servizio utili, ottenendo anche il relativo punteggio, ma non aveva selezionato l'apposita opzione per chiedere l'applicazione della riserva. L'Amministrazione ha sostenuto che il sistema automatizzato dovesse attenersi ai dati formalmente inseriti e che gravasse sul candidato l'onere di verificare la completezza della domanda. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il diploma di vecchio ordinamento costituisse un titolo ulteriore valutabile e che la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei fosse lesiva della trasparenza e necessaria per eventuali scorrimenti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente al mancato riconoscimento del titolo di riserva e respinto per il resto. Il TAR ha ritenuto che la mancata selezione dell'apposita opzione non potesse prevalere sulla dichiarazione del requisito contenuta in altra parte della domanda, poiché il servizio ultratriennale era stato indicato ed era stato valutato ai fini del punteggio. La dichiarazione, considerata nel suo complesso, rendeva chiara la volontà del candidato di far valere il requisito. Il principio vale anche nelle procedure automatizzate: l'automazione non può escludere una valutazione umana effettiva quando dagli elementi della domanda emerga il possesso del requisito. Il Collegio ha richiamato il principio di riserva di umanità e ha ritenuto che l'Amministrazione non possa affidare integralmente la decisione al sistema automatico, dovendo conservare controllo, responsabilità e possibilità di correzione. È stata invece ritenuta legittima la mancata attribuzione di ulteriore punteggio per il diploma di primo livello, poiché esso costituiva titolo propedeutico e parte integrante del diploma accademico di secondo livello utilizzato come titolo di accesso; non era quindi un titolo ulteriore valutabile. Sono state respinte anche le censure relative alla mancata pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei: la disciplina della procedura PNRR prevedeva la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, consentendo l'integrazione della stessa in caso di rinunce, senza imporre un elenco completo degli idonei. La conoscibilità della posizione e dei punteggi poteva comunque essere perseguita mediante accesso agli atti. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 7, d.m. n. 205/2023

    Richiamato quale fondamento della disciplina concorsuale relativa ai posti e alla procedura per il reclutamento dei docenti.

  • d.l. n. 73/2021

    La disciplina primaria della procedura consente la pubblicazione della graduatoria dei soli vincitori e non impone la formazione di una graduatoria generale degli idonei.

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    Fondano i principi di funzionalità dell'azione amministrativa, motivazione intelligibile e verificabile, trasparenza e controllo delle decisioni automatizzate.

  • artt. 7 ss. l. n. 241/1990

    Richiamati a fondamento della partecipazione procedimentale, rilevante anche rispetto alle decisioni amministrative automatizzate.

  • artt. 22 ss. l. n. 241/1990

    Consentono al candidato di accedere agli atti per conoscere il proprio punteggio, la posizione e gli eventuali scorrimenti.

  • d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

    L'uso di strumenti informatici e automatizzati è ammesso se funzionale all'interesse pubblico e rispettoso di trasparenza, responsabilità e centralità della persona.

  • artt. 3, 24 e 97 Cost.

    Costituiscono il fondamento costituzionale dei principi di uguaglianza, difesa, imparzialità, ragionevolezza e buon andamento, ostativi a una delega integrale della decisione a un sistema automatico.

  • art. 6 e allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689

    Pur non direttamente applicabili ratione temporis, qualificano come ad alto rischio i sistemi di IA impiegati nella selezione e valutazione per impieghi pubblici e orientano l'interpretazione verso trasparenza e supervisione umana.

  • art. 14 del Regolamento (UE) 2024/1689

    Richiamato quale disposizione sulla supervisione umana dei sistemi di IA ad alto rischio, non ancora direttamente applicabile alla procedura esaminata.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente il rinvio alla giurisprudenza conforme della Sezione per motivare il rigetto delle censure sulla mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, anche quando la domanda è presentata tramite sistemi automatizzati, la mancata selezione di un'apposita voce del modulo non preclude il riconoscimento di un requisito quando il candidato lo abbia comunque dichiarato in altra parte della domanda, in modo valido, completo e inequivoco, e l'Amministrazione lo abbia persino valutato ai fini del punteggio.
  • Il principio di autoresponsabilità del candidato è attenuato quando gli elementi contenuti nella domanda consentono di ricostruire con certezza il possesso del requisito e la volontà di farlo valere; ciò vale a maggior ragione nelle procedure automatizzate, nelle quali deve essere assicurata una effettiva supervisione umana e la possibilità di correggere l'esito prodotto dal sistema.
  • L'Amministrazione non può delegare integralmente a un sistema automatico la decisione concorsuale: l'algoritmo è uno strumento dell'azione amministrativa e l'Amministrazione deve conservare il controllo effettivo, la responsabilità della decisione e la possibilità di intervenire quando emergano elementi incompatibili con l'esito automatizzato.
  • Un titolo di studio propedeutico o costitutivo del titolo utilizzato per l'accesso a una procedura concorsuale non può essere valutato come titolo ulteriore ai fini dell'attribuzione di punteggio, se la disciplina concorsuale consente il punteggio aggiuntivo soltanto per titoli ulteriori rispetto a quello di accesso.
  • Quando la disciplina di una procedura concorsuale PNRR prevede la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione non è tenuta a pubblicare anche una graduatoria generale degli idonei, purché sia possibile conoscere le informazioni individuali mediante accesso agli atti e siano rispettate le regole previste per l'eventuale scorrimento della graduatoria dei vincitori.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAmministrazione digitaleAccesso documentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàPrincipio di legalità e tipicità

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