Cassazione Civile, Ordinanza n. 17518/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di alcuni dipendenti inquadrati nell'area B a ottenere le differenze retributive per lo svolgimento continuativo ed esclusivo di mansioni asseritamente superiori, proprie dell'area C, qualifica funzionale C1 del CCNL del comparto enti pubblici non economici, nonché l'indennità di ente. L'istituto datore di lavoro ha impugnato la decisione sostenendo, con un primo motivo, che l'indennità di ente non rientra tra le differenze dovute per mansioni superiori perché collegata all'appartenenza formale all'area e alimentata dal fondo dei trattamenti accessori; in base alla disciplina applicabile, per mansioni superiori sarebbero dovute solo alcune voci retributive (stipendio tabellare e indennità integrativa speciale). Con un secondo motivo ha dedotto che la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato le declaratorie contrattuali, omettendo di considerare la diversa decorrenza dei rapporti di lavoro e soprattutto il passaggio dal CCNL 1998/2001 al CCNL 2006/2009, applicabile ratione temporis per una parte del periodo; secondo il ricorrente, il raffronto andava fatto con le declaratorie del nuovo sistema classificatorio e, comunque, i dipendenti avrebbero potuto aspirare solo al profilo immediatamente superiore della medesima area, non al profilo C1.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il proprio precedente secondo cui l'indennità di ente, avendo carattere di generalità, natura fissa e ricorrente e venendo corrisposta per dodici mensilità, costituisce componente del trattamento economico e può essere riconosciuta anche in correlazione allo svolgimento delle mansioni accertate. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su un presupposto in fatto non desumibile dalla sentenza impugnata e non adeguatamente autosufficiente: il ricorso non indicava le date di decorrenza dei singoli rapporti e non localizzava gli atti di merito in cui la questione sarebbe stata dedotta. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 CCNL 2002/2005 comparto enti pubblici non economici
"L’indennità di ente ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità"
L'indennità di ente è una voce retributiva fissa e continuativa, quindi può rientrare nel trattamento economico riconosciuto in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
art. 6 Accordo quadro 22.10.2001 sulle mansioni superiori
Il ricorrente lo invoca per sostenere che, in caso di mansioni superiori, spettino solo alcune differenze retributive; la Corte non accoglie questa lettura nel caso concreto, valorizzando la natura dell'indennità di ente come componente del trattamento economico.
art. 24 CCNL 1998/2001
È richiamato dal ricorrente quale disciplina delle mansioni superiori e dell'inquadramento nel previgente sistema contrattuale.
art. 9 CCNL 2006/2009
È richiamato dal ricorrente quale disciplina delle mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio, che avrebbe dovuto essere applicata per il periodo successivo al 1.10.2007.
art. 1362 c.c.
È invocato per censurare l'interpretazione delle declaratorie contrattuali resa dal giudice di merito.
art. 56 d.lgs. n. 29/1993
Norma richiamata dal ricorrente in tema di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, poi confluita nella disciplina dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
art. 25 d.lgs. n. 80/1998
Richiamato come modifica della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato sulle mansioni superiori.
art. 15 d.lgs. n. 387/1998
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina delle mansioni superiori.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
È indicato come norma vigente di riferimento sulle mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato in entrambi i motivi come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama un precedente conforme, ribadendone l'orientamento.
art. 366 n. 3 c.p.c.
È richiamato per affermare il difetto di esposizione dei fatti di causa e di autosufficienza del ricorso, con conseguente inammissibilità della seconda censura.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- L'indennità prevista dal contratto collettivo come voce di carattere generale, fissa e ricorrente, corrisposta per dodici mensilità, integra una componente del trattamento economico e può essere riconosciuta anche quando il lavoratore abbia svolto mansioni superiori, se il titolo contrattuale ne giustifica l'attribuzione.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o presupposti di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata, se la censura non è resa autosufficiente mediante precisa indicazione degli atti e dei fatti già dedotti nei gradi di merito.
- Quando si censura in cassazione l'interpretazione delle declaratorie contrattuali o l'applicazione di un diverso CCNL ratione temporis, occorre allegare e localizzare con precisione i fatti decisivi e il contenuto degli atti processuali rilevanti; in difetto, la doglianza è inammissibile per novità o carenza di autosufficienza.
- In materia di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, la qualificazione delle attività svolte deve essere compiuta confrontando le mansioni effettive con le declaratorie contrattuali applicabili al periodo considerato, ma il controllo di legittimità resta limitato alla corretta applicazione della legge e alla specifica deduzione dei fatti rilevanti.
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