Sentenza n. 11245/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Cassino n. 1042/2024 pubbl. il 08/12/2024 RG n. 1765/2023 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 1042/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Cassino n. 1042/2024, passata in giudicato, deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione del titolo. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato e l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovato l'inadempimento dell'Amministrazione e rilevando che, in assenza di chiarimenti da parte del debitore pubblico, la pretesa del ricorrente doveva essere accolta alla luce dei principi sull'onere della prova richiamati da Cass. n. 13533/2001. Il giudice ha affermato che dalla sentenza da eseguire emerge il diritto del ricorrente a conseguire la prestazione riconosciuta e che i relativi presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta del ricorrente entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 600 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è finalizzato a ottenere l'esecuzione del giudicato e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione di conformarsi al titolo, adottando anche misure sostitutive in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il privato allega l'inadempimento del debitore pubblico e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo la regola di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto riconosciuto dal titolo giudiziale; il giudice deve limitarsi ad assicurarne l'attuazione concreta.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di inutile scadenza del termine, anche su richiesta del ricorrente.
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