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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22028/2020 del 13/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate (succeduta all'Agenzia del Territorio), della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Sicilia che aveva confermato la decisione favorevole al contribuente (Commissione Tributaria Provinciale di Trapani) relativa all'annullamento del provvedimento n. 8612 del 30/06/2009. Il provvedimento contestato aveva rigettato il reclamo del contribuente avverso il frazionamento catastale e l'inclusione delle particelle (2078 e 2086, foglio 29/A particella 255 del comune di Campobello di Mazara) all'interno della linea di demarcazione del demanio marittimo. L'Avvocatura Generale denunciava, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice amministrativo (contestando la corrispondenza tra procedimento di delimitazione del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav. e azione di regolamento dei confini ex art. 950 c.c.), e in secondo luogo la mancata chiamata in causa della Regione Siciliana, ritenuta proprietaria del demanio marittimo secondo la normativa regionale e i d.P.R. di attuazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Motivo centrale: era già passato in giudicato un accertamento dinanzi al giudice ordinario che aveva riconosciuto la proprietà delle particelle in capo al contribuente; una volta esclusa definitivamente la demanialità dei terreni, la contestazione riguarda il frazionamento catastale operato dall'Ufficio (atto che incide direttamente sulla situazione catastale e tributaria) e, pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice tributario. La Corte ha inoltre ritenuto infondata l'obiezione relativa alla mancata chiamata in causa dell'Agenzia del Territorio nel giudizio civile, perché la legittimazione passiva spettava alla Regione Siciliana quale titolare del demanio marittimo; tuttavia, essendo la proprietà del contribuente definitivamente accertata, la Regione non riveste qualità di contraddittore necessario per la controversia tributaria sul frazionamento. Ingresse le spese di giudizio a carico della ricorrente, liquidate in euro 5.200 oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 32 codice della navigazione

    Disciplina la delimitazione del demanio marittimo; la Corte segnala che, pur essendo previsto un procedimento di delimitazione, quando l'appartenenza demaniale è già stata definitivamente esclusa da una sentenza ordinaria, la contestazione riguarda atti catastali (frazionamenti) che rientrano nella giurisdizione tributaria.

  • art. 35 codice della navigazione

    Riguarda la sclassifica del demanio marittimo tramite decreto ministeriale; la Corte osserva che, in assenza di sclassifica, le aree restano demaniali, ma qui la demanialità era stata comunque esclusa da precedente giudicato.

  • art. 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (disp. proc. trib.)

    Invocato dalla ricorrente per questioni di rito/competenza; la Corte non ha ravvisato violazione, confermando la competenza del giudice tributario nei termini già esposti.

  • art. 2, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Stabilisce la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative agli atti catastali e alle risultanze catastali che influenzano i tributi; la Corte lo applica per confermare la competenza del giudice tributario sul frazionamento impugnato.

  • art. 10 legge 10 ottobre 1969, n. 679

    Norma richiamata dai giudici di merito come principio di attribuzione di competenza del giudice tributario per questioni catastali (intestazione, delimitazione, figura, estensione, classamento) rispetto all'accertamento dei diritti reali.

  • art. 950 cod. civ.

    Norma sull'azione di regolamento dei confini; la ricorrente sosteneva che la delimitazione demaniale rientrasse in tale ambito con rilievo per la giurisdizione, ma la Corte ha distinto i casi e confermato la competenza tributaria per la controversia sul frazionamento catastale dopo il giudicato ordinario.

  • Art. 32 Statuto della Regione Siciliana e D.P.R. 1° luglio 1977, n. 684

    Riferimenti normativi posti a fondamento della pretesa della ricorrente circa la titolarità regionale del demanio marittimo; la Corte rileva la titolarità regionale ma conclude che, essendo la demanialità esclusa dal giudicato, la Regione non era necessaria nella controversia tributaria sul frazionamento.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 19524/2018 (giurisprudenza)

    "appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l'esistenza ed estensione dei diritto di proprietà... tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione... la giurisdizione spetta al giudice tributario"

    La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite per sostenere che, quando le risultanze catastali vengono impugnate al fine di modificarle in relazione a un accertamento di proprietà già reso dal giudice ordinario, la competenza spetta al giudice tributario.

Massime di principio

  • Se è già intervenuto un giudicato in sede ordinaria che accerta la proprietà privata di terreni inizialmente considerati demaniali, le controversie successive riguardanti atti catastali (frazionamenti, inclusioni nella linea demaniale, variazioni catastali) rientrano nella giurisdizione del giudice tributario perché incidono sulla situazione tributaria e catastale.
  • Quando la questione centrale è l'accertamento della proprietà o dei diritti reali (prima determinazione della titolarità), la giurisdizione spetta al giudice ordinario; se invece si contesta un atto catastale alla luce di un accertamento di proprietà già definitivo, la competenza passa al giudice tributario.
  • La Regione o l'ente titolare del demanio marittimo deve essere chiamato in causa se la demanialità è ancora controversa; se la demanialità è stata definitivamente esclusa da un giudicato a favore del privato, l'ente regionale può non essere necessario nel giudizio tributario sul frazionamento.
  • La qualificazione formale dell'atto (atto amministrativo di delimitazione vs atto catastale) e l'esistenza di un precedente accertamento giudiziale sono fattori decisivi per individuare la competenza giurisdizionale.
  • In impugnazioni di provvedimenti catastali che incidono sui tributi è rilevante la giurisprudenza delle Sezioni Unite che distingue tra accertamento della proprietà e contestazione/conseguente modifica delle risultanze catastali: il secondo ambito è rinviato al giudice tributario.

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