Sentenza n. 182/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1132/2020, pubblicata il 29/09/2020, nella causa iscritta al r.g. n. 4893/2019 del Tribunale di Torre Annunziata Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 1132/2020, recante la liquidazione di differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1132/2020, che, in attuazione di una precedente sentenza di condanna generica n. 2111/2016, aveva quantificato in euro 1.662,61, oltre accessori di legge, le differenze retributive dovute per periodi di lavoro svolti alle dipendenze del Ministero con contratti a tempo determinato. Il ricorrente ha dedotto di avere notificato al Ministero la sentenza in forma esecutiva il 5 maggio 2023 e di avere atteso il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza ottenere il pagamento. Ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, il pagamento del capitale, degli interessi e della rivalutazione maturati, il rimborso del contributo unificato e delle spese di registrazione della sentenza, nonché la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'inadempimento e senza dimostrare l'avvenuto pagamento. Il TAR ha acquisito la prova del passaggio in giudicato sia della sentenza n. 1132/2020 sia della sentenza n. 2111/2016.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provata l'inottemperanza sulla base dell'allegazione del titolo giudiziale e della mancata contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero, cui spettava dimostrare il fatto estintivo costituito dal pagamento. Ha inoltre verificato l'esistenza dei presupposti dell'ottemperanza: passaggio in giudicato delle sentenze civili e decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva, senza esecuzione del dictum. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha riconosciuto gli interessi legali sulla somma liquidata, dalla data del passaggio in giudicato del titolo fino al soddisfo, anche in assenza di un'esplicita statuizione del giudice civile. Ha riconosciuto inoltre il rimborso del contributo unificato e delle spese di registrazione della sentenza ottemperanda, mentre ha escluso, in linea generale, le spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali le spese di precetto o di procedure esecutive non satisfattive. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato, se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del giudice civile.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 1282 c.c.
Gli interessi corrispettivi spettano sulla somma liquidata dal giudicato dalla data del passaggio in giudicato del titolo fino al pagamento, anche se il giudice civile non li ha espressamente indicati.
artt. 474 ss. c.p.c.
Riguardano l'esecuzione forzata civile; le relative spese, comprese quelle di precetto, non sono normalmente riconoscibili nel giudizio di ottemperanza perché derivano dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall'ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di una somma dovuta in base a un giudicato, il creditore deve provare il titolo della pretesa e può limitarsi ad allegare l'inadempimento; spetta invece all'amministrazione debitrice dimostrare il fatto estintivo, quale l'avvenuto pagamento.
- La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'inadempimento allegato dal creditore e l'assenza di prova dell'avvenuto pagamento consentono di ritenere provata l'inottemperanza in applicazione del principio di non contestazione.
- Per l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione di ottemperanza avente a oggetto una sentenza civile di condanna nei confronti della pubblica amministrazione occorre la prova del passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti gli interessi legali sulla somma liquidata dal giudicato, decorrenti dal passaggio in giudicato fino al soddisfacimento, anche quando la sentenza da eseguire non contenga un'espressa statuizione sugli interessi.
- In sede di ottemperanza sono riconoscibili le spese accessorie direttamente funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del provvedimento giudiziale, nonché il contributo unificato e le spese di registrazione della sentenza; non sono invece riconoscibili, in quanto riferite a una diversa procedura esecutiva scelta dal creditore, le spese di precetto e quelle di procedure esecutive non satisfattive.
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