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Circolare

Circolare numero 109 del 20-5-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, a seguito dell'abolizione del contributo al S.S.N. disposta dal d.lgs. n. 446/1997, per i lavoratori dello spettacolo già assistiti per malattia in altra attività viene meno la possibilità di esonero dalla contribuzione di malattia relativa all'attività di spettacolo. L'esonero, ove riconosciuto, resta valido solo fino al 31 dicembre 1997. Dal 1° gennaio 1998 tali lavoratori sono tenuti al versamento della contribuzione per prestazioni economiche di malattia e del contributo GESCAL anche se per altra attività sono già soggetti a contribuzione per il medesimo titolo.

Lavoratori dello spettacolo assistiti per malattia ad altro titolo: cessazione dell'esonero contributivo dal 1° gennaio 1998

Lavoratori dello spettacolo assistiti per malattia ad altro titolo

La circolare n. 109 del 20 maggio 1998 chiarisce il venir meno, dal 1° gennaio 1998, della possibilità di esonero dalla contribuzione di malattia per i lavoratori dello spettacolo già tutelati per la malattia in virtù di un'altra attività lavorativa. La modifica discende dall'abolizione del contributo al S.S.N. operata dal d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, che elimina il presupposto della disciplina speciale precedentemente applicabile.

Quadro normativo richiamato

Il documento richiama innanzitutto il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388. Tale normativa attribuiva all'ente di settore il compito di garantire l'assistenza in caso di malattia agli iscritti e ai familiari e, all'art. 3, consentiva al Consiglio di amministrazione di escludere dall'obbligo di iscrizione, limitatamente all'assicurazione malattia, gli appartenenti a categorie che dimostrassero di essere obbligati, per l'attività prevalente, all'iscrizione presso altri enti.

Viene inoltre ricordato l'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha trasferito all'Istituto, dal 1° gennaio 1980, le funzioni di accertamento, riscossione e recupero coattivo dei contributi di malattia e delle somme connesse, senza modificare la normativa sostanziale già esistente.

Superamento della disciplina speciale dopo l'IRAP

Secondo la circolare, il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, istitutivo dell'IRAP dal 1° gennaio 1998, ha contestualmente abolito il contributo al S.S.N., che costituiva la parte principale del contributo destinato all'assistenza sanitaria. Di conseguenza, viene meno la norma speciale dell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 nella parte in cui consentiva l'esonero, e la fattispecie rientra nei principi generali dell'ordinamento previdenziale. In tale quadro, quando il lavoratore svolge più attività, il versamento dei contributi deve essere effettuato in relazione a ciascuna di esse.

Esonero riconosciuto solo fino al 31 dicembre 1997

Il Consiglio di amministrazione, esaminando specifiche istanze di esonero, ha deliberato di riconoscere l'esonero dal versamento dei contributi di malattia ex ENPALS e del contributo GESCAL soltanto fino al 31 dicembre 1997, e solo ove ne ricorrano le condizioni. La circolare precisa quindi che il provvedimento non produce effetti oltre tale data.

Obblighi dal 1° gennaio 1998

Dal 1° gennaio 1998 cessano tutti gli effetti dei provvedimenti di esonero per i lavoratori dello spettacolo assistiti per malattia ad altro titolo. Per tali soggetti torna ad applicarsi la disciplina generale, con conseguente obbligo di versare la contribuzione per le prestazioni economiche di malattia e il contributo GESCAL anche in presenza di un'altra attività lavorativa già assoggettata a contribuzione per il medesimo titolo.

Indicazioni alle sedi

L'Istituto invita infine le Sedi a prendere atto delle nuove disposizioni e a diffonderle con i consueti canali informativi interni.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, che attribuiva all'ente di previdenza dei lavoratori dello spettacolo il compito di provvedere all'assistenza in caso di malattia e prevedeva la possibilità di esclusione dall'obbligo di iscrizione limitatamente all'assicurazione malattia per chi fosse obbligato, per la prevalente attività, all'iscrizione presso altri enti. Viene inoltre ricordato l'art. 76 della legge n. 833/1978, che ha trasferito all'Istituto le funzioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi di malattia senza modificare la disciplina preesistente.

Effetti del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997

Con l'istituzione dell'IRAP dal 1° gennaio 1998 e l'abolizione del contributo al S.S.N., viene meno il presupposto che giustificava l'applicazione della norma speciale sull'esonero. La fattispecie torna quindi a essere regolata dai principi generali dell'ordinamento previdenziale, secondo cui, in presenza di più attività lavorative, l'obbligo contributivo sussiste in relazione a ciascuna di esse.

Delibera del Consiglio di amministrazione sull'esonero

Il Consiglio di amministrazione, esaminando specifiche istanze, ha stabilito che per i lavoratori dello spettacolo assistiti per malattia ad altro titolo l'esonero dal versamento dei contributi di malattia ex ENPALS e del contributo GESCAL può essere riconosciuto solo fino al 31 dicembre 1997, quando ne ricorrano le condizioni previste.

Obblighi contributivi dal 1° gennaio 1998

Dal 1° gennaio 1998 cessano tutti gli effetti dei provvedimenti di esonero per questa categoria di lavoratori. Essi sono quindi tenuti, come la generalità dei lavoratori, al versamento della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia e del contributo GESCAL anche se svolgono contemporaneamente un'altra attività per la quale versano già contributi per lo stesso titolo.

Indicazioni operative alle sedi

La circolare invita le Sedi a tener conto delle nuove indicazioni e a darne diffusione attraverso i consueti canali interni.

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