Circolare numero 106 del 15-5-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione dell’art. 3, comma 13, della legge n. 335/1995 per i lavoratori extracomunitari del settore agricolo che rientrino in Paesi non convenzionati. Definisce i soggetti beneficiari, le modalità di domanda e documentazione, i criteri di calcolo dell’importo liquidabile, gli adempimenti di verifica delle sedi e gli effetti sulla posizione assicurativa. Indica inoltre le modalità di pagamento e gli aspetti contabili e fiscali, rinviando per quanto non disciplinato alla circolare n. 224/1996.
Liquidazione dei contributi INPS per cittadini extracomunitari occupati in agricoltura
Liquidazione dei contributi INPS per cittadini extracomunitari occupati in agricoltura
La circolare integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 224 del 19 novembre 1996 e disciplina, per il settore agricolo, la liquidazione dei contributi INPS spettanti ai lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l’attività in Italia e si trasferiscano in Paesi non coperti da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale. La disciplina riguarda sia gli aspetti sostanziali della prestazione sia quelli procedurali, contabili e fiscali.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
La misura si applica ai cittadini extracomunitari che abbiano svolto in Italia attività di lavoro agricolo in qualità di OTI e/o OTD alle dipendenze di aziende accertate del settore agricolo. Condizione essenziale è che provengano da Paesi con i quali non esistono accordi internazionali di sicurezza sociale. La circolare richiama, per l’elenco dei Paesi convenzionati, la circolare n. 87 del 15 marzo 1994.
Per accedere alla liquidazione è inoltre necessario che i soggetti siano muniti di regolare permesso di soggiorno oppure abbiano regolarizzato la propria posizione assicurativa secondo la normativa vigente. La qualità di cittadino extracomunitario deve permanere anche al momento della richiesta di liquidazione.
Presentazione della domanda e documentazione
La domanda va presentata alla SAP competente dall’interessato o dall’Ente di Patronato che lo assiste, mediante il fac-simile allegato alla circolare. Alla domanda deve essere allegata copia del permesso di soggiorno.
Una copia della domanda deve essere trasmessa tempestivamente alla locale Questura per opportuna informazione. La circolare richiama inoltre le regole in materia di dati sensibili e trasferimento dei dati personali in Paesi extracomunitari contenute nella circolare n. 77 del 7 aprile 1998.
Importo liquidabile e criteri di calcolo
Sono liquidabili esclusivamente i contributi versati alla gestione assicurativa IVS, al netto:
- dello 0,20 per l’assicurazione contro le malattie dei pensionati;
- dello 0,10 per gli asili nido.
L’importo liquidabile deve essere maggiorato del 5% per ogni anno. Ai fini del calcolo occorre considerare:
- la quota adeguamento pensioni a carico del datore di lavoro;
- la quota adeguamento pensioni a carico del lavoratore;
- la quota base.
La circolare precisa che devono essere considerati anche gli eventuali benefici e/o agevolazioni di legge riconosciuti, quali tipo ditta, tipo contratto, zona tariffaria e simili. Per la maggiorazione del 5% annuo, il termine iniziale coincide con la scadenza di ciascun bollettino di pagamento, mentre il termine finale è la data di presentazione della domanda. Per i coefficienti di calcolo si rinvia alla tabella allegata alla circolare n. 224/1996.
Adempimenti istruttori delle sedi
Le sedi devono verificare in primo luogo la cessazione del rapporto di lavoro. Devono poi accertare che i contributi da liquidare risultino effettivamente versati, poiché la liquidazione è ammessa solo per somme effettivamente incassate.
Per tale verifica, le sedi devono:
- risalire alle denunce trimestrali presentate dalle aziende agricole presso cui il lavoratore dichiara di aver prestato attività, per ricavarne gli elementi utili alla tariffazione, come numero di giornate, tipo ditta, tipo di contratto, zona tariffaria o, per gli OTI, retribuzione effettivamente corrisposta;
- consultare i ruoli della riscossione (modd. 1/R) relativi ai periodi interessati, al fine di individuare i contributi complessivamente imposti alla ditta e isolare quelli riferibili al solo lavoratore interessato;
- verificare l’avvenuto versamento dei contributi mediante gli strumenti disponibili, indicati come E/C e 11/R.
Non sono comunque liquidabili le giornate attribuite al lavoratore in conseguenza di eventi calamitosi, se per esse non risulta il versamento dei contributi.
Effetti sulla posizione assicurativa dei lavoratori
Per gli OTD, le posizioni assicurative liquidate non devono essere cancellate, poiché non ricorre un’ipotesi di illegittimità. Tuttavia, tali posizioni devono essere rese inefficaci ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche.
A tal fine, sugli Elenchi Nominativi, in corrispondenza dei periodi di competenza e con riferimento alle giornate effettivamente liquidate, deve essere apposta l’annotazione: "INEFFICACE AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 13 L. 335/95".
Per gli OTI, la medesima annotazione va apposta sui modelli ACC1/OTI relativi ai periodi oggetto di liquidazione. In attesa dell’aggiornamento delle procedure informatizzate di rilevazione delle posizioni assicurative, le sedi devono mantenere le pratiche così definite in particolare evidenza.
Modalità di pagamento
Per l’erogazione degli importi ai lavoratori, le sedi devono utilizzare la procedura telematica illustrata nel messaggio n. 3481 dell’8 gennaio 1998. Tale procedura ha innovato le istruzioni precedentemente contenute nella circolare n. 205 del 1° luglio 1994 e nel messaggio n. 16891 del 15 luglio 1997.
Adempimenti contabili e fiscali
Per gli adempimenti contabili e fiscali connessi alle erogazioni, la circolare rinvia al punto 11 della circolare n. 224/1996. Viene inoltre precisato che l’imputazione delle erogazioni deve avvenire sul conto FPR 30/08, in quanto i soggetti interessati sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Allegato: modello di domanda e aliquote
La circolare contiene un fac-simile di domanda in cui il richiedente indica i propri dati anagrafici, la nazionalità, il domicilio in Italia e all’estero, le aziende presso cui ha prestato attività, il periodo di lavoro e le modalità richieste per il pagamento, che può avvenire su conto bancario estero oppure, in mancanza, tramite assegno inviato al domicilio estero indicato.
È inoltre riportata una tabella delle aliquote FPLD per i lavoratori agricoli dipendenti, al netto dello 0,20 per assistenza malattia ai pensionati e dello 0,10 per asili nido, con i seguenti valori complessivi:
- dal 1/1/1982: 13,01;
- dal 1/1/1986: 14,01;
- dal 1/1/1989: 14,42;
- dal 1/5/1991: 14,67;
- dal 1/7/1992: 15,27;
- dal 1/1/1993: 15,47;
- dal 1/6/1993: 17,47;
- dal 1/10/1995: 18,07;
- dal 1/1/1996: 22,46;
- dal 1/1/1997: 22,50;
- dal 1/1/1998: 23,20.
Per i lavoratori assunti con particolari agevolazioni contributive l’aliquota deve essere ridotta in relazione al beneficio concesso. Per le aziende agricole di tipo industriale, l’aliquota in vigore dall’1/7/1997 al 30/6/1998 è pari a 23,60.
Punti principali
Soggetti beneficiari
Possono ottenere la liquidazione i cittadini extracomunitari che abbiano svolto in Italia attività lavorativa agricola come OTI e/o OTD alle dipendenze di aziende accertate nel settore agricolo, purché provengano da Paesi privi di accordi internazionali di sicurezza sociale. È richiesto il regolare permesso di soggiorno o la regolarizzazione della posizione assicurativa e la qualità di extracomunitario deve sussistere al momento della domanda.
Domanda e documentazione
La domanda va presentata alla SAP competente dall’interessato o dal Patronato, utilizzando il fac-simile allegato, e corredata da copia del permesso di soggiorno. Una copia deve essere trasmessa tempestivamente alla locale Questura. Per dati sensibili e trasferimento di dati al Paese extracomunitario si applicano le indicazioni della circolare n. 77 del 7 aprile 1998.
Importo liquidabile e criteri di calcolo
Sono liquidabili soltanto i contributi effettivamente versati alla gestione IVS, al netto dello 0,20 per l’assicurazione malattie dei pensionati e dello 0,10 per gli asili nido, maggiorati del 5% annuo. Devono essere considerate la quota adeguamento pensioni a carico del datore di lavoro, quella a carico del lavoratore e la quota base. Nel calcolo vanno considerati anche eventuali benefici o agevolazioni di legge. La maggiorazione del 5% decorre dalla scadenza di ciascun bollettino e termina con la data di presentazione della domanda.
Verifiche richieste alle sedi
Le sedi devono verificare la cessazione del rapporto di lavoro e l’effettivo versamento dei contributi. A tal fine devono risalire alle denunce trimestrali delle aziende agricole, estrarne i dati utili alla tariffazione, consultare i ruoli di riscossione (mod. 1/R) e controllare i versamenti tramite gli strumenti disponibili (E/C, 11/R). Non sono liquidabili le giornate attribuite per eventi calamitosi se non risultano versati i relativi contributi.
Effetti sulla posizione assicurativa
Per gli OTD le posizioni non vengono cancellate, ma rese inefficaci ai fini pensionistici con l’annotazione "INEFFICACE AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 13 L. 335/95" sugli Elenchi Nominativi. Per gli OTI la stessa annotazione va apposta sui modelli ACC1/OTI relativi ai periodi liquidati; nelle more dell’aggiornamento delle procedure informatiche, le sedi devono tenere le pratiche in particolare evidenza.
Pagamento e adempimenti contabili e fiscali
Il pagamento degli importi avviene tramite la procedura telematica indicata dal messaggio n. 3481 dell’8 gennaio 1998, che sostituisce le precedenti istruzioni della circolare n. 205/1994 e del messaggio n. 16891/1997. Per gli adempimenti contabili e fiscali si rinvia al punto 11 della circolare n. 224/1996; l’imputazione va effettuata al conto FPR 30/08, trattandosi di soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
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