Circolare numero 105 del 15-5-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi in materia di accreditamento figurativo e di riscatti nell’assicurazione generale obbligatoria. In particolare precisa il trattamento dei periodi di astensione facoltativa per maternità, dei periodi di militarizzazione, delle aspettative per cariche sindacali, della documentazione per il riscatto di lavoro all’estero e dell’applicazione degli articoli 5 e 6 del d.lgs. n. 564/1996.
Chiarimenti su contribuzione figurativa e riscatti
Chiarimenti in materia di contribuzione figurativa e di riscatti
La circolare interviene per fornire chiarimenti interpretativi e operativi su alcune fattispecie di accreditamento figurativo e di riscatto nell’assicurazione generale obbligatoria. I chiarimenti riguardano sia il quadro normativo applicabile sia le modalità di prova e di gestione delle domande presentate alle sedi.
Astensione facoltativa dal lavoro per maternità
Per i periodi di astensione facoltativa durante gravidanza e puerperio, la circolare afferma che il titolo per l’accreditamento figurativo è l’art. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. Tale disposizione si applica ai periodi di astensione previsti dalle norme vigenti pro tempore, quindi anche a quelli anteriori alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Per individuare i periodi di astensione facoltativa anteriori alla legge n. 1204/1971, occorre fare riferimento:
- all’art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo sostituito dall’articolo unico della legge 23 maggio 1951, n. 394;
- al successivo art. 7 della stessa legge n. 860/1950.
La circolare precisa inoltre che le istruzioni impartite con la circ. n. 220 C. e V. del 21 luglio 1969, parte seconda, non limitano la possibilità di accredito ai soli periodi successivi a tale circolare. In altri termini, l’accreditamento non è circoscritto temporalmente dalla circolare del 1969.
Viene poi chiarito che, nei casi in cui per tali periodi sia stata erogata, secondo la prassi allora vigente, l’indennità di disoccupazione con relativo accredito figurativo, l’accredito può essere fatto valere a tale titolo anche ai fini del diritto alla pensione di anzianità. Ciò vale però solo quando si è in presenza della specifica fattispecie collegata al puerperio e inserita in un rapporto di lavoro, e non in presenza di un effettivo stato di disoccupazione.
Militarizzazione prestata tra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946
La circolare richiama la circ. n. 233 del 18 novembre 1988, emanata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 575/1987, che ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione dei periodi prestati come militarizzati dipendenti da ditte private dal beneficio della contribuzione figurativa.
Quanto alla documentazione necessaria, viene precisato che non è indispensabile il foglio matricolare. È sufficiente una documentazione rilasciata dalla competente Autorità militare, perché sono accreditabili anche i periodi di personale militarizzato ai soli effetti penali e disciplinari, non riportati sul foglio matricolare.
L’accreditamento resta però subordinato a due condizioni:
- i periodi non devono risultare coperti da assicurazione IVS;
- i periodi non devono essere riconosciuti utili ai fini pensionistici a carico di fondi alternativi all’assicurazione IVS.
Aspettativa per lo svolgimento di cariche sindacali
Per i periodi di aspettativa ex art. 31 della legge n. 300/1970, la circolare si collega alla facoltà riconosciuta alle organizzazioni sindacali dall’art. 3, comma 5, del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, di versare, per i periodi decorrenti dal 1° dicembre 1996, una contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza tra quanto corrisposto per l’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo.
In questo contesto, le sedi devono assicurare che:
- l’esito delle domande di accreditamento sia comunicato tempestivamente agli interessati;
- sia comunicato tempestivamente anche l’ammontare della retribuzione figurativa.
Riscatto dei periodi di lavoro all’estero
La circolare affronta il tema della documentazione richiesta per il riscatto di periodi di lavoro svolti all’estero e delle eventuali convalide consolari.
Viene ricordato che la delibera n. 175 del 19 ottobre 1973 aveva previsto la possibilità per le Autorità consolari di convalidare "nella sostanza" le dichiarazioni rese ora per allora dai datori di lavoro. Tale possibilità era però fondata sul presupposto che le Autorità consolari fossero effettivamente a conoscenza delle circostanze dichiarate, e limitata ai casi in cui tale conoscenza fosse possibile. È quindi esclusa ogni convalida meramente formale o semplice presa d’atto di documenti o dichiarazioni.
La circolare segnala che alcune sedi hanno riscontrato dichiarazioni consolari prive di tale contenuto sostanziale, perché basate non sulla conoscenza diretta dei fatti ma su documentazione non precisata o su dichiarazioni giurate dei datori di lavoro.
Sul piano operativo, si stabilisce che:
- se la documentazione in possesso del lavoratore è già idonea a provare l’esistenza del rapporto di lavoro, essa può essere allegata direttamente alla domanda di riscatto;
- se invece la prova non è sufficiente, le dichiarazioni devono essere convalidate in modo sostanziale oppure supportate da ulteriori elementi probatori idonei;
- per la sola durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto anche della circ. n. 183 del 30 luglio 1990.
La circolare informa infine che la questione è stata sottoposta al Ministero degli Esteri, il quale il 23 marzo 1998 ha inviato alle rappresentanze diplomatiche un telespresso chiarificatore. In assenza di idonea documentazione integrativa, le pratiche dovranno essere definite negativamente.
Riscatti previsti dagli articoli 5 e 6 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564
Per l’art. 5 del d.lgs. n. 564/1996, relativo al riscatto di periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, la circolare precisa che sono riscattabili solo i periodi successivi al 31 dicembre 1996 caratterizzati da interruzioni o sospensioni previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali.
Rientrano in tale ambito, ad esempio:
- le aspettative per motivi di famiglia;
- le aspettative per motivi di studio.
Condizione essenziale è che tali periodi siano stati regolarmente fruiti in applicazione delle norme specifiche che li disciplinano e non si tratti di assenze arbitrarie o non regolamentate.
Quanto all’art. 6 del medesimo decreto, relativo ai periodi di formazione professionale, studio, ricerca e inserimento nel mercato del lavoro, la circolare evidenzia che il decreto ministeriale previsto per l’individuazione di tali periodi non è ancora stato emanato. Su questo punto l’Istituto si riserva successive comunicazioni.
Punti principali
Astensione facoltativa per maternità
Si chiarisce che il titolo normativo per l’accreditamento figurativo dei periodi di astensione facoltativa durante gravidanza e puerperio è l’art. 56 del R.D.L. n. 1827/1935, applicabile anche ai periodi anteriori alla legge n. 1204/1971. Per individuare i periodi antecedenti alla legge del 1971 occorre fare riferimento all’art. 6 della legge n. 860/1950, come sostituito dalla legge n. 394/1951, e al successivo art. 7. Viene precisato che le istruzioni della circ. n. 220/1969 non limitano l’accreditamento ai soli periodi successivi alla circolare stessa. Nei casi in cui, secondo la prassi allora vigente, sia stata erogata l’indennità di disoccupazione con relativo accredito figurativo, l’accredito può essere utilizzato anche per il diritto alla pensione di anzianità, purché si tratti della particolare fattispecie collegata al puerperio e non di un vero stato di disoccupazione.
Militarizzazione dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946
Richiamando la circ. n. 233/1988 e la sentenza della Corte costituzionale n. 575/1987, si conferma l’accreditamento figurativo anche per i periodi prestati come militarizzati dipendenti da ditte private. Ai fini probatori non è richiesto necessariamente il foglio matricolare: è sufficiente una documentazione rilasciata dalla competente Autorità militare, poiché possono essere rilevanti anche periodi di militarizzazione ai soli effetti penali e disciplinari non annotati sul foglio matricolare, a condizione che non siano già coperti da assicurazione IVS o riconosciuti utili presso fondi alternativi.
Aspettativa per cariche sindacali
Per i periodi di aspettativa per lo svolgimento di cariche sindacali ex art. 31 della legge n. 300/1970, in relazione alla facoltà prevista dall’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 564/1996 per i periodi decorrenti dal 1° dicembre 1996, si sottolinea l’esigenza che l’esito delle domande di accreditamento e l’ammontare della retribuzione figurativa siano comunicati tempestivamente agli interessati.
Riscatto di periodi di lavoro all’estero
La circolare ribadisce che la convalida da parte delle Autorità consolari può avere contenuto sostanziale solo se basata sulla conoscenza dei fatti e non su una mera presa d’atto di documenti o dichiarazioni giurate. Se la documentazione in possesso del lavoratore è già idonea a provare il rapporto di lavoro, essa va allegata direttamente alla domanda di riscatto; in caso contrario, le dichiarazioni devono essere supportate da elementi probatori adeguati. Le pratiche prive di idonea documentazione devono essere definite negativamente. Si richiama inoltre il telespresso del Ministero degli Esteri del 23 marzo 1998 inviato alle rappresentanze diplomatiche.
Articoli 5 e 6 del d.lgs. n. 564/1996
Per l’art. 5 si precisa che sono riscattabili i periodi successivi al 31 dicembre 1996 caratterizzati da interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali, come le aspettative per motivi di famiglia o di studio, purché regolarmente fruite ai sensi di tali norme e non si tratti di assenze arbitrarie o non regolamentate. Per l’art. 6, relativo a periodi di formazione professionale, studio, ricerca e inserimento nel mercato del lavoro, si segnala che il decreto ministeriale necessario per la loro individuazione non è ancora stato emanato, con riserva di successive comunicazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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