Circolare numero 111 del 23-5-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’aumento della contribuzione IVS e INAIL per il 1998 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale, chiarendo anche la riemissione dei bollettini, il frazionamento dei contributi ex D.Lgs. n. 146/97, la regolarizzazione societaria e i requisiti per l’iscrizione nella gestione previdenziale, con particolare riguardo al criterio di prevalenza/esclusività dell’attività.
Contribuzione 1998 e chiarimenti per coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri: contribuzione 1998, frazionamento e requisiti di iscrizione
La circolare fornisce chiarimenti applicativi in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa per il 1998, nonché su riemissione dei bollettini, frazionamento dei contributi, regolarizzazione societaria e criteri di iscrizione nella gestione agricola. I destinatari principali sono le strutture territoriali INPS chiamate ad applicare correttamente le disposizioni e a gestire le richieste degli iscritti.
Contribuzione IVS per il 1998
Per l’anno 1998 la circolare precisa che, per i lavoratori autonomi ed associati in agricoltura, la legge finanziaria ha determinato un aumento dell’aliquota contributiva dello 0,30%, quale incremento aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dal D.Lgs. n. 146/97. Di conseguenza, l’aumento complessivo dell’aliquota per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale è fissato nello 0,80% per il 1998.
La circolare aggiunge che, per i cinque anni successivi, salvo nuove disposizioni legislative, l’incremento dell’aliquota sarà pari allo 0,50% annuo.
Contribuzione INAIL
In materia di contribuzione INAIL, l’art. 59, comma 18, della legge finanziaria stabilisce dal 1998 l’aumento della quota capitaria annua dovuta dai lavoratori autonomi nella misura di L. 200.000. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che tale aumento si applica in eguale misura ai lavoratori autonomi agricoli sia operanti nelle zone non agevolate sia in quelle montane e svantaggiate.
Riemissione dei bollettini e rettifica dei dati aziendali
Le Sedi devono provvedere, su richiesta, alla riemissione dei bollettini di pagamento già inviati ai contribuenti. La circolare richiama la procedura già illustrata nel Messaggio n. 34284 del 5 luglio 1996, relativa alla possibilità di rimettere bollettini con importo predeterminato in caso di necessità.
Viene inoltre raccomandato di definire con tempestività, a cura delle SAP, le richieste di rettifica dei dati aziendali quando risultino fondate.
Frazionamento dei contributi per sei annualità
La circolare chiarisce il regime del frazionamento contributivo previsto dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 146/97 per le aziende che ne abbiano fatto richiesta. Vengono disciplinate alcune fattispecie che possono verificarsi nel corso delle sei annualità di frazionamento.
In particolare:
- se l’azienda viene assegnata a una fascia reddituale superiore nel corso dei sei anni, per effetto di variazioni colturali, acquisizione di fondi o altre cause, dal momento della variazione deve essere versato integralmente l’importo relativo alla nuova fascia, con cessazione del frazionamento;
- se l’azienda passa a una fascia inferiore rispetto a quella assegnata ope legis dall’1.7.1997, il piano di frazionamento cessa e i contributi devono essere versati secondo la nuova fascia di appartenenza;
- in caso di cessazione dell’attività nel corso delle sei annualità, il pagamento dei contributi si interrompe e si conclude il piano di frazionamento;
- se nel corso dei sei anni si aggiunge una nuova unità attiva al nucleo familiare, il pagamento frazionato prosegue inglobando anche la quota complessiva della nuova unità subentrante;
- il frazionamento è possibile anche in caso di modifica della titolarità successiva all’1.7.1997, sia per cessione del titolo a un parente o affine entro il quarto grado, sia quando un’azienda originariamente a titolarità unica venga suddivisa, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 662/1996, in più titolarità con relativi requisiti; in quest’ultima ipotesi le imprese derivate dalla regolarizzazione possono beneficiare del frazionamento, se lo richiedono.
Regolarizzazione societaria e società tra componenti del nucleo
La circolare ammette la costituzione di società di persone tra componenti di un nucleo coltivatore diretto, nelle forme di società semplice, società in accomandita semplice o società in nome collettivo.
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, occorre verificare:
- per ciascuna unità attiva, i requisiti soggettivi di abitualità e prevalenza;
- per l’intero nucleo familiare, i requisiti oggettivi consistenti in un fabbisogno lavorativo del fondo non inferiore a 104 giornate annue e nella copertura di almeno un terzo del fabbisogno aziendale da parte del nucleo.
È inoltre consentita la costituzione di società tra componenti del nucleo coltivatore diretto e altri soggetti esterni, purché questi ultimi siano autonomamente in possesso, pro quota, dei medesimi requisiti soggettivi e oggettivi, indipendentemente dagli altri componenti della società. In tale contesto, ciascun socio, sulla base della propria quota dichiarata, può assicurare ai fini previdenziali e assistenziali i familiari entro il quarto grado che coadiuvano nella conduzione dell’azienda, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 9/1963.
Iscrivibilità nella gestione e criterio della prevalenza
L’art. 2 della legge n. 9/1963 richiede, per l’iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il requisito dell’esclusività dell’attività oppure, nei casi di svolgimento di altra attività extragricola o agricola dipendente non occasionale, il criterio della prevalenza del tempo e del reddito.
La circolare precisa che, quando l’attività agricola è svolta in forma esclusiva, gli elementi temporali e reddituali non assumono rilievo specifico, poiché l’attività è già di per sé abituale. Viene inoltre chiarito che la titolarità di pensione, comunque maturata, non incide sull’obbligo di iscrizione alla gestione, purché risultino presenti gli altri requisiti richiesti dalla normativa.
Punti principali
Contribuzione 1998 IVS e INAIL
Per il 1998 l’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi ed associati in agricoltura aumenta dello 0,30% per effetto della legge finanziaria, come incremento ulteriore rispetto a quello già previsto dal D.Lgs. n. 146/97. L’aumento complessivo per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale è quindi fissato allo 0,80% per il 1998 e, per i cinque anni successivi, salvo nuove disposizioni, allo 0,50% annuo. Sul versante INAIL, l’art. 59, comma 18, della legge finanziaria stabilisce dal 1998 un incremento della quota capitaria annua dovuta dai lavoratori autonomi pari a L. 200.000, applicabile in misura identica sia nelle zone non agevolate sia nelle zone montane e svantaggiate.
Riemissione dei bollettini di pagamento e rettifiche aziendali
Le Sedi devono provvedere, su richiesta, alla riemissione dei bollettini di pagamento già inviati ai contribuenti, con importo predeterminato, secondo la procedura indicata nel Messaggio n. 34284 del 5 luglio 1996. La circolare invita le strutture a dare tempestivo riscontro alle richieste dell’utenza. Le richieste di rettifica dei dati aziendali, quando fondate, devono essere definite con sollecitudine a cura delle SAP.
Frazionamento dei contributi ex art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 146/97
Vengono precisate varie ipotesi operative durante il periodo di frazionamento di sei annualità richiesto dalle aziende. Se l’azienda viene assegnata a una fascia reddituale superiore per variazioni colturali, acquisizione di fondi o altre cause, dal momento della variazione deve versare per intero l’importo della nuova fascia e cessa il frazionamento. Se invece l’azienda scende in una fascia inferiore rispetto a quella assegnata ope legis dall’1.7.1997, il piano di frazionamento cessa e decorre il versamento dei contributi della nuova fascia; analogamente, in caso di cessazione dell’attività, il pagamento si interrompe. Se nel corso dei sei anni si aggiunge una nuova unità attiva al nucleo familiare, il pagamento frazionato prosegue inglobando anche la quota complessiva della nuova unità. Il frazionamento è ammesso anche in caso di modifica della titolarità avvenuta dopo l’1.7.1997, sia per cessione a parente o affine entro il quarto grado, sia quando l’azienda originaria viene suddivisa, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 662/1996, in più titolarità con relativi requisiti; in tale ultimo caso le imprese derivate possono beneficiare del frazionamento se lo richiedono.
Regolarizzazione societaria tra componenti del nucleo coltivatore diretto
È ammessa la costituzione di società di persone tra componenti di un nucleo coltivatore diretto, nelle forme di società semplice, in accomandita semplice o in nome collettivo. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti occorre verificare, per ciascuna unità attiva, i requisiti soggettivi di abitualità e prevalenza, nonché i requisiti oggettivi riferiti all’intero nucleo familiare: fabbisogno lavorativo del fondo non inferiore a 104 giornate annue e copertura di almeno un terzo del fabbisogno aziendale da parte del nucleo. È inoltre possibile la società tra componenti del nucleo e soggetti esterni, purché questi ultimi possiedano autonomamente, pro quota, i medesimi requisiti soggettivi e oggettivi. In tale ipotesi ciascun socio, sulla base della propria quota dichiarata, può assicurare ai fini previdenziali e assistenziali i familiari entro il quarto grado che coadiuvano nella conduzione aziendale, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 9/1963.
Iscrivibilità e criterio della prevalenza/esclusività dell’attività
L’art. 2 della legge n. 9/1963 richiede, ai fini dell’iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il requisito dell’esclusività dell’attività o, in alternativa, il criterio della prevalenza del tempo e del reddito quando il soggetto svolga anche altra attività extragricola o agricola dipendente in modo non occasionale. La circolare chiarisce che, quando l’attività agricola è svolta in forma esclusiva e quindi per sua natura abituale, gli elementi temporali e reddituali non assumono specifica rilevanza. Inoltre, la titolarità di pensione, qualunque ne sia la provenienza, non incide sull’obbligo di iscrizione alla gestione se sussistono gli altri requisiti richiesti.
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