Cassazione Penale, Ordinanza n. 40590/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la totale genericità del motivo sulla motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo in via esclusiva l'assenza di un'adeguata motivazione del provvedimento impugnato. La censura, secondo la Corte, si è risolta in affermazioni del tutto generiche e meramente enunciative, senza indicare quali specifici elementi di fatto o di prova sarebbero stati pretermessi dal giudice di merito e avrebbero potuto condurre a una decisione favorevole all'imputato.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La sentenza impugnata riguardava una condanna per resistenza a pubblico ufficiale; la Cassazione non entra nel merito della fattispecie, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo di ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci un vizio di motivazione in modo meramente assertivo o stereotipato, senza confrontarsi con le concrete ragioni della decisione impugnata.
- La deduzione del vizio motivazionale richiede l'indicazione puntuale degli elementi di fatto o di prova che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare o avrebbe valutato in modo illogico o incongruo.
- La mera riproposizione di formule generiche sull'insufficienza della motivazione non consente alla Corte di cassazione di esercitare un effettivo controllo sulla decisione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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