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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46851/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità (mancanza della querela). Ne è conseguito lo scioglimento dell'azione penale e l'annullamento della condanna per il reato di minaccia semplice.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava l'assenza della querela necessaria per la procedibilità del reato di minaccia semplice: la Corte territoriale aveva ritenuto sufficiente l'affermazione del Tribunale che la persona offesa l'aveva presentata senza però verificare l'effettiva esistenza dell'atto nei registri. In cassazione è stato accertato che non risultava alcuna querela negli atti e che gli accertamenti presso il Tribunale e le Forze dell'Ordine hanno escluso che la querela sia mai stata presentata.

Norme richiamate

  • art. 339 cod. pen.

    Nel giudizio di merito era stata contestata la circostanza aggravante prevista da tale articolo, ma la Corte d'appello aveva escluso l'aggravante; la questione dell'aggravante è però secondaria rispetto al vizio procedurale rilevato (mancanza di querela).

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte alle parti e alla Corte, compressiva di disposizioni procedurali per la fase di impugnazione; nel caso è stata menzionata per il deposito/trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale e del difensore.

Massime di principio

  • Prima di proseguire l'azione penale per reati procedibili a querela il giudice e le parti devono verificare l'effettiva presenza della querela negli atti: la mera dichiarazione in sentenza non è sufficiente.
  • Se dagli accertamenti emergono che la querela non è mai stata presentata, il procedimento penale è improcedibile e la sentenza va annullata per difetto della condizione di procedibilità; spesso ciò comporta l'annullamento senza rinvio.
  • L'assenza o l'invalidità della querela non può essere sanata con la valutazione sul merito (es. esclusione di aggravanti): il vizio procedurale prevale e determina l'estinzione dell'azione penale.
  • Nei casi sospetti il giudice d'appello deve compiere accertamenti diretti o disporre verifiche presso gli uffici competenti (registro delle querela-denunce, Forze dell'Ordine) prima di confermare la decisione di merito.

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