Cassazione Penale, Sentenza n. 46851/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità (mancanza della querela). Ne è conseguito lo scioglimento dell'azione penale e l'annullamento della condanna per il reato di minaccia semplice.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'assenza della querela necessaria per la procedibilità del reato di minaccia semplice: la Corte territoriale aveva ritenuto sufficiente l'affermazione del Tribunale che la persona offesa l'aveva presentata senza però verificare l'effettiva esistenza dell'atto nei registri. In cassazione è stato accertato che non risultava alcuna querela negli atti e che gli accertamenti presso il Tribunale e le Forze dell'Ordine hanno escluso che la querela sia mai stata presentata.
Norme richiamate
art. 339 cod. pen.
Nel giudizio di merito era stata contestata la circostanza aggravante prevista da tale articolo, ma la Corte d'appello aveva escluso l'aggravante; la questione dell'aggravante è però secondaria rispetto al vizio procedurale rilevato (mancanza di querela).
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte alle parti e alla Corte, compressiva di disposizioni procedurali per la fase di impugnazione; nel caso è stata menzionata per il deposito/trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale e del difensore.
Massime di principio
- Prima di proseguire l'azione penale per reati procedibili a querela il giudice e le parti devono verificare l'effettiva presenza della querela negli atti: la mera dichiarazione in sentenza non è sufficiente.
- Se dagli accertamenti emergono che la querela non è mai stata presentata, il procedimento penale è improcedibile e la sentenza va annullata per difetto della condizione di procedibilità; spesso ciò comporta l'annullamento senza rinvio.
- L'assenza o l'invalidità della querela non può essere sanata con la valutazione sul merito (es. esclusione di aggravanti): il vizio procedurale prevale e determina l'estinzione dell'azione penale.
- Nei casi sospetti il giudice d'appello deve compiere accertamenti diretti o disporre verifiche presso gli uffici competenti (registro delle querela-denunce, Forze dell'Ordine) prima di confermare la decisione di merito.
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