Cassazione Penale, Sentenza n. 41767/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per i reati connessi alla fabbricazione e uso di documenti di identità falsi (artt. 81, 110, 497-bis comma secondo, 495 c.p.). Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, sostenendo che le falsità erano grossolane e rilevabili "ictu oculi", che il documento contraffatto era stato trovato sulla sua persona (quindi non avrebbe indicato false generalità) e contestando la valutazione della recidiva e la proporzionalità della custodia in carcere.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi proposti: il Tribunale del Riesame aveva adeguatamente motivato la conferma del GIP richiamando la ricostruzione fattuale del provvedimento di primo grado (rinviabile "per relationem"), gli accertamenti operativi che hanno evidenziato il possesso di una carta d'identità elettronica falsa di buona fattura valida per l'espatrio, il rinvenimento in abitazione di una "centrale del falso" con numerosi documenti e strumenti di contraffazione, nonché la rilevanza della personalità dell'indagato e di un precedente specifico del 2022. Sulla proporzionalità la Corte ha ritenuto motivata la scelta della custodia in carcere ritenendo incompatibile l'arresti domiciliari con le modalità organizzative e di commissione del reato. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riferimento alla concorso di reati o cumulazione della pena; utilizzato per qualificare la partecipazione o i profili di responsabilità collegati a più condotte.
art. 110 cod. pen.
Richiamato per il concorso di persone nel reato; la Corte ne ha implicitamente applicato i principi nel valutare la pluralità di atti e soggetti coinvolti nel meccanismo di falsificazione.
art. 497-bis, comma secondo, cod. pen.
Norma che sanziona la falsificazione e l'uso di documenti di identificazione validi per l'espatrio; la Corte ha ritenuto provata la rilevanza penale delle condotte (produzione/possesso e uso di documenti falsi).
art. 495 cod. pen.
Riguarda la falsità materiale o ideologica dei certificati o documenti amministrativi; interpretata come norma pertinente alla qualificazione dei documenti contraffatti rinvenuti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per irrogare l'onere del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile, come sanzione per l'abuso del rimedio.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di trasmissione e registrazione della decisione alla cancelleria; impiegata per dare corso alle formalità esecutive del provvedimento.
Massime di principio
- La mera apparente "grossolanità" di una falsificazione non esclude l'esistenza di gravi indizi se esistono elementi probatori complementari (es. repertazione, strumenti di contraffazione, numero di documenti, testimonianze degli operanti).
- Il possesso del documento contraffatto sulla persona non annulla di per sé l'accusa di aver fornito false generalità o di aver utilizzato documenti falsi; occorre contestualizzare con le risultanze investigative.
- La presenza di una "centrale del falso" (molti documenti, strumenti di contraffazione, supporti materiali) e il rinvenimento in abitazione incrementano la valutazione della pericolosità e l'esigenza cautelare, rendendo più probabile l'applicazione di misure custodiali più afflittive.
- Un precedente penale specifico per condotte analoghe, anche se unico, può essere valorizzato come indicatore di recidiva o pericolosità concreta idonea a giustificare misure cautelari più gravi.
- Per criticare con successo una misura cautelare in sede di appello o ricorso è necessario proporre censure specifiche e, se possibile, nuovi elementi di fatto o prova che contrastino direttamente la motivazione del giudice; argomentazioni generiche o alternative valutazioni non sono sufficienti.
- La proporzionalità della misura va valutata rispetto alle modalità di commissione e organizzazione della condotta: quando il reato è organizzato dall'abitazione e richiede strumenti fissi, gli arresti domiciliari possono risultare inadeguati.
- Il rinvio "per relationem" ad atti del provvedimento di primo grado è legittimo quando quegli atti sono essenzialmente descrittivi; tuttavia in sede di impugnazione il ricorrente deve indicare specifiche ragioni per contestarne il contenuto valutativo.
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