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Sentenza

Sentenza del 05/11/2019 n. 22209 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la detrazione di IVA per un’operazione immobiliare ritenuta oggettivamente inesistente. La società aveva acquistato un opificio da una società del medesimo gruppo per 4.350.000 euro oltre IVA e lo aveva rivenduto, dopo soli sei giorni, a un’altra società dello stesso gruppo per 14.000.000 euro oltre IVA. L’Ufficio aveva rilevato l’anomala lievitazione del prezzo, l’assenza di un effettivo transito di denaro, i rapporti infragruppo e la successiva liquidazione della società. In Cassazione la contribuente ha sostenuto, tra l’altro, che non fosse stata provata l’esistenza di un vantaggio fraudolento, che gli indizi non fossero sufficienti e che la vicenda dovesse essere qualificata come interposizione reale o fittizia ai sensi dell’art. 37, comma 3, TUIR.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della CTR, fondata su una pluralità di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare l’inesistenza oggettiva dell’operazione. In caso di operazione oggettivamente inesistente, non è necessario provare uno specifico vantaggio o danno per l’Erario: è sufficiente accertare che l’operazione economica non sia stata realmente posta in essere, con conseguente insussistenza del diritto alla detrazione IVA. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza dell’art. 37, comma 3, TUIR, perché norma estranea alla fattispecie IVA contestata. La società, e per essa gli ex soci intervenuti, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate in 13.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    Una fattura regolare fa presumere la verità di quanto rappresentato e costituisce titolo ai fini della detrazione IVA, salvo prova contraria dell’Ufficio.

    La regolarità formale della fattura consente inizialmente al contribuente di avvalersi della detrazione, ma non è sufficiente quando l’Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni, che l’operazione è inesistente.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve fornire elementi idonei a dimostrare l’inesistenza dell’operazione; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare l’effettività dell’operazione.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.

    L’inesistenza dell’operazione può essere dimostrata tramite un insieme coordinato di indizi, quali rapporti infragruppo, prezzi anomali, mancati pagamenti effettivi e tempistiche sospette.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, comma 3, e 24, comma 2

    Gli atti tributari sono impugnabili per vizi propri; l’oggetto del giudizio non può essere ampliato salvo i casi previsti per i motivi aggiunti.

    Nel giudizio sull’atto impositivo non possono essere introdotte questioni nuove, come la concreta responsabilità patrimoniale del socio subentrato, se estranee all’originaria pretesa tributaria.

  • Codice civile, art. 2495

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione; i creditori possono far valere le proprie pretese nei confronti dei soci nei limiti di quanto riscosso.

    La cancellazione della società determina una successione processuale degli ex soci nei rapporti ancora pendenti. Il limite della responsabilità patrimoniale può rilevare successivamente, ma non esclude automaticamente la legittimazione processuale né l’interesse del Fisco a ottenere un titolo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36

    La responsabilità è accertata dall’Ufficio con atto motivato da notificare al contribuente.

    La responsabilità del socio per obbligazioni tributarie della società estinta richiede il rispetto delle modalità formali di accertamento e notificazione previste dalla legge.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, comma 3, TUIR

    La disposizione sull’interposizione fittizia non è applicabile quando la contestazione riguarda, più radicalmente, l’inesistenza oggettiva dell’operazione ai fini IVA e non un fenomeno di elusione o abuso del diritto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso era stato notificato prima dell’entrata in vigore della relativa disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Una fattura formalmente corretta e la regolarità della contabilità non garantiscono il diritto alla detrazione IVA se l’Amministrazione dimostra che l’operazione economica è fittizia o non è mai stata realmente eseguita.
  • Per provare l’inesistenza oggettiva dell’operazione, l’Ufficio può utilizzare presunzioni basate sulla combinazione di più anomalie: rapporti tra società dello stesso gruppo, rivendite ravvicinate, incrementi di prezzo non giustificati, assenza di effettivi pagamenti e liquidazione sospetta della società.
  • Dopo che l’Ufficio ha fornito un quadro indiziario grave, preciso e concordante, il contribuente deve dimostrare concretamente l’effettività dell’operazione; non bastano fatture, registrazioni contabili o pagamenti meramente apparenti.
  • Nelle operazioni oggettivamente inesistenti non occorre dimostrare un autonomo vantaggio fraudolento o un danno specifico per l’Erario: l’assenza dell’operazione esclude già il diritto alla detrazione IVA.
  • La distinzione tra interposizione fittizia e interposizione reale è irrilevante quando il giudice accerta che l’operazione contestata non è mai stata realmente posta in essere.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce al Fisco di proseguire il giudizio o di ottenere un titolo nei confronti degli ex soci; l’eventuale limite della loro responsabilità patrimoniale va valutato secondo le forme e nei limiti previsti dalla legge.

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