Ordinanza n. 353/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, -del provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso agli incentivi di cui al POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Titolo II – Capo 6, pratica n. -OMISSIS-, emesso dalla Regione Puglia- Sezione Incentivi alla PMI e Grandi Imprese- in data 16.04.2026 e comunicato a mezzo p.e.c. in pari data; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto e, in particolare, ove occorra, del provvedimento di preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 del 24.02.2026, reso da Puglia Sviluppo S.p.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli incentivi POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Titolo II – Capo 6, relativo a un progetto di acquisto e completamento di un immobile in corso di costruzione, nonché preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento regionale di rigetto dell'istanza di accesso agli incentivi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era fondato sull'assenza dei presupposti previsti dall'Avviso. In particolare, l'Amministrazione ha ritenuto che l'immobile non fosse qualificabile come fabbricato abbandonato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. h), dell'Avviso, trattandosi di un manufatto rustico non precedentemente utilizzato e quindi di un edificio non ultimato. Sul bene erano stati avviati nel novembre 2019 lavori di ristrutturazione, assentiti da permesso di costruire, poi interrotti alla fine di marzo 2020 per carenza di fondi. La società sosteneva inoltre la riconducibilità dell'intervento alla lett. g) dell'art. 3, comma 1, dell'Avviso, relativa a nuove attività turistico-alberghiere mediante recupero fisico o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate e destinate ad attività ricettive. Il provvedimento regionale ha tuttavia rilevato che il titolo edilizio originario prevedeva una destinazione residenziale, mentre la destinazione ricettiva era stata introdotta solo successivamente con una variante in corso d'opera.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto che il ricorso non presentasse significativi elementi di fondatezza. Con valutazione sommaria, ha considerato corretta la qualificazione amministrativa dell'immobile come edificio non ultimato, anziché come fabbricato abbandonato: lo stato rustico non era preceduto da un utilizzo del manufatto e l'interruzione dei lavori per carenza di fondi non dimostrava un abbandono volontario né il disinteresse del proprietario al completamento dell'investimento. Il TAR ha inoltre ravvisato, prima facie, l'assenza del presupposto per l'inquadramento nella lett. g) dell'Avviso, poiché la destinazione d'uso ricettiva non risultava dal titolo edilizio originario, che prevedeva una destinazione residenziale, essendo stata introdotta soltanto con una successiva variante. Quanto al periculum in mora, il giudice ha ritenuto prevalente l'interesse della pubblica amministrazione a non erogare somme prima facie non dovute. La domanda cautelare è stata quindi respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata esaminata dal TAR in camera di consiglio.
art. 10-bis l. 241/1990
Rileva quale base normativa del preavviso di diniego impugnato congiuntamente, senza che l'ordinanza esamini autonomamente la sua legittimità.
art. 3, comma 1, lett. g), dell'Avviso POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Titolo II – Capo 6
nuove attività turistico – alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività ricettive di cui all’art. 3 della legge regionale n. 11/99
La fattispecie agevolativa richiede, in prima valutazione, che la struttura non ultimata sia destinata ad attività ricettive; tale requisito non risultava dal titolo edilizio originario, avente destinazione residenziale.
art. 3, comma 1, lett. h), dell'Avviso POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Titolo II – Capo 6
La previsione relativa al recupero di fabbricati abbandonati non appare applicabile a un manufatto rustico mai utilizzato e ancora in corso di costruzione; l'interruzione dei lavori per carenza di fondi non prova, di per sé, un abbandono volontario.
art. 3 l.r. Puglia n. 11/1999
È richiamato dall'Avviso per individuare le attività ricettive cui deve essere destinata la struttura agevolata; l'ordinanza non sviluppa ulteriormente il contenuto della disposizione.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso a incentivi previsti per il recupero di fabbricati abbandonati, un manufatto allo stato rustico mai utilizzato e ancora in corso di costruzione non è, in via prima facie, equiparabile a un fabbricato abbandonato; l'interruzione dei lavori per carenza di fondi non dimostra da sola un abbandono volontario né il disinteresse del proprietario al completamento dell'investimento.
- Quando una misura agevolativa richiede il recupero di una struttura non ultimata già destinata ad attività ricettiva, il requisito della destinazione ricettiva deve risultare dal titolo edilizio rilevante; la sua introduzione soltanto mediante una successiva variante non rende automaticamente integrato il presupposto previsto dall'Avviso.
- Nella fase cautelare, il periculum in mora non prevale quando la sospensione del diniego comporterebbe l'erogazione di somme pubbliche che, sulla base di una valutazione sommaria, appaiono non dovute; in tal caso può prevalere l'interesse dell'amministrazione alla salvaguardia delle risorse pubbliche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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