Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24059/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (magistrato)

La controversia

La controversia nasce da un esposto inviato al Consiglio Superiore della Magistratura nell'ambito di un procedimento penale seguito da un magistrato. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado e ha condannato l'autore dell'esposto al risarcimento del danno non patrimoniale, ritenendo diffamatorie alcune allusioni contenute nel testo, perché idonee a far apparire il magistrato coinvolto in ambienti massonici o in attività penalmente illecite. In Cassazione il soccombente ha proposto cinque motivi: 1) ha denunciato omessa pronuncia, giudicato interno, carenza di interesse e difetto di specificità dell'appello avversario; 2) ha sostenuto che le espressioni contestate fossero rivolte all'organo destinatario dell'esposto e non al singolo magistrato, lamentando anche il mancato deposito/esame di un altro esposto riferito a una diversa magistrata; 3) ha dedotto abuso del processo e frazionamento abusivo del credito risarcitorio, perché la controparte si era costituita parte civile nel processo per calunnia e aveva poi agito separatamente in sede civile per la diffamazione; 4) ha contestato la sussistenza del danno morale, assumendo mancanza di prova concreta del pregiudizio; 5) ha denunciato omesso esame del fatto decisivo costituito dall'archiviazione dell'esposto, che secondo il ricorrente avrebbe dimostrato sia la mancata diffusione dell'atto sia l'assenza di danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione di giudicato/inammissibilità dell'appello risultava implicitamente superata dalla decisione di merito e, comunque, i motivi erano formulati in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti rilevanti. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del contenuto dell'esposto, e che la dedotta mancata acquisizione di un altro esposto non era illustrata nella sua decisività. Ha respinto il terzo motivo, affermando che non vi era abuso per frazionamento, perché le azioni riguardavano fatti costitutivi diversi, pur nel medesimo contesto documentale. Ha respinto il quarto motivo, rilevando che il danno reputazionale era stato desunto in via presuntiva da elementi concreti, quali l'accostamento del magistrato ad ambienti massonici e a vicende penalmente rilevanti, con liquidazione contenuta per la limitata diffusione dell'esposto. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specifica allegazione della decisività dell'omesso esame dell'archiviazione. Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia e violazione del principio dispositivo, ma la Corte non ha ravvisato il vizio dedotto.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato in relazione alla pretesa carenza di interesse dell'appellante; la Corte ha respinto la censura per inammissibilità e difetto di autosufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la questione fosse stata implicitamente decisa e, quindi, non sussistesse omessa pronuncia.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta formazione del giudicato interno; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di specifica allegazione.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per il preteso difetto di specificità dell'appello; la Corte ha reputato inammissibile la doglianza perché priva di adeguata localizzazione e trascrizione degli atti rilevanti.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte lo qualifica come onere di necessaria e completa allegazione nel ricorso per cassazione, imponendo l'indicazione specifica degli atti e dei documenti e della loro sede processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per il dovere di produzione dei documenti rilevanti, a pena di improcedibilità.

  • art. 595 c.p.

    Richiamato nel motivo relativo alla diffamazione; la Corte non discute la sussistenza del fatto penalmente rilevante in sé, ma la sua incidenza civilistica e la corretta valutazione del contenuto dell'esposto.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della responsabilità aquiliana per l'illecito diffamatorio e per il danno non patrimoniale da lesione della reputazione.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato quale titolo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla diffamazione.

  • art. 153 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma senza esito favorevole; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione a questioni processuali sull'appello; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 833 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme ai principi di correttezza e buona fede, per sostenere l'abuso del diritto/processo; la Corte ha escluso un abuso nel cumulo/segregazione delle azioni.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per fondare un dovere di correttezza; non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 1366 c.c.

    Invocato nel terzo motivo quale parametro di interpretazione/correttezza; la Corte ha respinto la tesi dell'abuso.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto; non ritenuto violato.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere la formazione del giudicato; la Corte ha escluso che la censura fosse specificamente autosufficiente.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al dovere di lealtà e probità processuale; non è stato accolto alcun profilo di abuso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al divieto di abuso del processo; la Corte ha escluso l'illegittimità dell'azione separata.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo sulla liquidazione equitativa del danno; la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione effettuata dalla corte territoriale.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno aquiliano; la Corte ha confermato la valutazione presuntiva del pregiudizio.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei diversi vizi denunciati in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi formulati.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia o di violazione del giudicato non è configurabile quando la questione risulti implicitamente assorbita da una decisione incompatibile sul merito; tuttavia la censura deve essere autosufficiente e indicare specificamente gli atti processuali rilevanti.
  • L'onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. impone al ricorrente di indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda la doglianza, la loro collocazione nel fascicolo e il contenuto rilevante; non basta il richiamo generico o la riproduzione parziale di brani estrapolati.
  • In materia di diffamazione, l'accertamento della riferibilità delle espressioni alla persona offesa dipende dalla lettura complessiva del testo e dalla coerenza logica della motivazione di merito; in cassazione non è consentita una rivalutazione del significato fattuale dell'elaborato.
  • Il danno non patrimoniale da diffamazione non è in re ipsa: deve essere allegato e provato, anche per presunzioni, valorizzando diffusione dell'offesa, gravità dell'espressione e posizione sociale della vittima.
  • Non integra abuso del diritto o frazionamento illegittimo del credito l'esercizio di azioni distinte quando esse siano fondate su fatti costitutivi diversi, ancorché traggano origine dallo stesso contesto documentale o dalla medesima vicenda di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.