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Ordinanza

Ordinanza n. 10449/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - delle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza AA.SS. 2026/27 e 2027/28 del ministero istruzione e merito relativo all'ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, “procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui il servizio militare di leva non in costanza di nomina non viene valutato nelle graduatorie alla stregua del servizio reso nella pubblica amministrazione , in cui si enuncia che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge , prestati in costanza di rapporto di impiego , sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”.

Giustizia amministrativa202605465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze relative agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, nonché la disciplina contenuta nell'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, contestando la mancata valutazione del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina alla stregua del servizio reso nella pubblica amministrazione. La disposizione impugnata prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati prestati in costanza di rapporto di impiego siano considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di censura.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità delle graduatorie o della disciplina ministeriale. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla procedura di formazione delle graduatorie di interesse del ricorrente, richiamando un precedente del Consiglio di Stato. Ha autorizzato la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione secondo le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019. La notificazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova dell'avvenuta notifica deve essere depositata nei successivi cinque giorni. Il TAR ha precisato che entrambi i termini sono perentori e che il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità. La prosecuzione dell'esame è stata fissata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124

    La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze; l'ordinanza non ne fornisce una specifica interpretazione.

  • codice del processo amministrativo

    Il TAR richiama genericamente i presupposti previsti dal codice per l'integrazione del contraddittorio e la notificazione mediante pubblici proclami, senza indicare gli articoli applicati.

Massime di principio

  • Quando la decisione sull'impugnazione di graduatorie amministrative può incidere sulla posizione di una pluralità di partecipanti alla procedura, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati.
  • Ricorrendo i presupposti processuali, l'integrazione del contraddittorio può essere effettuata mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione secondo le modalità fissate dal giudice.
  • Il termine assegnato per la notificazione mediante pubblici proclami e quello successivo per il deposito della prova dell'avvenuta notifica possono essere qualificati come perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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