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Sentenza

Sentenza n. 130/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 reso dalla Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Energia prot. U.0054245.07-03-2025.23AH e notificato a mezzo raccomandata in data 01.04.2025 da REN 169 S.r.l. (doc. 1); - ove lesivi di tutti i pareri, assensi, autorizzazioni, nulla osta comunque espressi sulle opere da realizzarsi e che provengono dai vari organi regionali, statali e locali intervenuti nel procedimento de quo, ancorché ad oggi non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente, e limitatamente alle ragioni e alle doglianze infra articolate; nonché per la condanna, ex art. 30 c.p.a., dell'Amministrazione nonché della società controinteressata, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal sig. Giuseppe Mocciola per il comportamento colpevole ed illegittimo dalle medesime tenute nel procedimento de quo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - la D.G.R. n. 487 del 5 agosto 2025, avente ad oggetto “D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., parte II – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per il progetto intitolato “Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato «Melfi 3» di potenza pari a 18.132,53 kWp (20.000,00 kWn in immissione), nonché di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Melfi (PZ) – C.da Catapane” – Proponente: REN 169 S.r.l. – ID: 51/2020 – Ottemperanza alla sentenza del TAR Basilicata, n. 526 del 14 settembre 2023”, unitamente ai relativi allegati (all. A – Rapporto finale della Conferenza di Servizi del 29.02.2024; all. B – Rapporto istruttorio del PAUR; all. C – Parere favorevole con gli effetti di AU del 26.06.2025; all. D – Relazione illustrativa) (doc. 1 motivi aggiunti); - per quanto occorrer possa, della comunicazione trasmessa a mezzo a/r dalla REN 169 S.r.l. e ricevuta dal ricorrente in data 03.10.2025 (doc. 2 motivi aggiunti); - ove lesivi di tutti i pareri, assensi, autorizzazioni, nulla osta comunque espressi sulle opere da realizzarsi e che provengono dai vari organi regionali, statali e locali intervenuti nel procedimento de quo, ancorché ad oggi non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente, e limitatamente alle ragioni e alle doglianze infra articolate.

Giustizia amministrativa202500198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, nonché, con motivi aggiunti, PAUR regionale e autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e l'ampliamento della sottostazione elettrica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (regione e proponente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di avvio del procedimento relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato «Melfi 3», deducendone l'eccessiva vicinanza ai terreni e alle strutture della propria azienda agricola, il rischio di interferenze elettromagnetiche derivanti dall'ampliamento di una sottostazione elettrica e la mancata considerazione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera regionale recante il PAUR, deducendo: omessa considerazione delle osservazioni; rappresentazione progettuale incompleta per la mancata indicazione delle serre aziendali; difetto di istruttoria e mancata valutazione degli impatti elettromagnetici e cumulativi; omessa considerazione del precedente contenzioso; violazione degli artt. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 190/2024, in relazione alle misure di sostegno agricolo e alla prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili; omessa indicazione della superficie espropriata, dell'indennità e delle fasce di rispetto elettromagnetiche. La società controinteressata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per natura endoprocedimentale dell'avviso e carenza di interesse, nonché l'inammissibilità o infondatezza dei motivi aggiunti.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l'avviso di avvio del procedimento ex art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 ha natura endoprocedimentale, è funzionale alla partecipazione degli interessati e non produce una lesione diretta e immediata. I motivi aggiunti sono stati esaminati nel merito e respinti. Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione non fosse tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione, purché gli apporti partecipativi siano stati sostanzialmente considerati; nel caso concreto, il rapporto istruttorio del PAUR aveva esaminato le interferenze con l'azienda agricola e i campi elettrici e magnetici. È stata ritenuta corretta la localizzazione dell'azienda nelle relazioni progettuali e adeguata la verifica specialistica, comprensiva di misurazioni presso il confine della proprietà e del calcolo delle distanze di prima approssimazione, con conclusione di compatibilità con i valori normativi. Le censure sugli impatti cumulativi sono state giudicate generiche e comunque riferibili, secondo l'Allegato VII al d.lgs. n. 152/2006, ai progetti esistenti o approvati, non a quelli ancora in itinere. È stata esclusa la violazione del d.lgs. n. 190/2024 per mancata prova che il progetto pregiudicasse le misure di sostegno agricolo o producesse effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla salute o sul settore agricolo. Sono state respinte anche le censure relative alla superficie espropriata, all'indennità e alle fasce di rispetto, risultando tali elementi dagli atti del procedimento. Il precedente contenzioso sulla sottostazione elettrica è stato ritenuto irrilevante, anche perché aveva evidenziato la conformità ai valori di campo elettrico e magnetico. La domanda risarcitoria è stata respinta quale conseguenza del rigetto delle domande impugnatorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, per spese di lite in favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 327/2001

    L'avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ha natura endoprocedimentale e non è direttamente e immediatamente lesivo; le osservazioni degli interessati devono essere considerate sostanzialmente, ma l'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ciascun apporto.

  • art. 12 d.lgs. n. 387/2003

    Costituisce la base normativa dell'autorizzazione unica relativa all'impianto da fonte rinnovabile e alle opere connesse.

  • art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale impugnato con motivi aggiunti.

  • Allegato VII d.lgs. n. 152/2006

    La valutazione degli effetti cumulativi deve riguardare i progetti esistenti o approvati, non quelli la cui autorizzazione sia ancora in itinere.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La sostanziale legittimità del provvedimento e l'irrilevanza invalidante della mancata confutazione analitica delle osservazioni sono state valutate anche alla luce della disposizione sui vizi formali non invalidanti.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 190/2024

    Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo …

    La mera fruizione di misure di sostegno agricolo non dimostra che il progetto ne comprometta l'utilità; occorre una concreta evidenza del pregiudizio.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 190/2024

    In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 11-bis del presente decreto, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018

    La contestazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili deve essere accompagnata dalla dimostrazione di prove evidenti di effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla salute o sul settore agricolo.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza dell'esclusione dell'illegittimità degli atti impugnati.

Massime di principio

  • L'avviso di avvio del procedimento espropriativo previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, in quanto atto finalizzato alla partecipazione degli interessati e privo di effetti lesivi immediati, non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse attuale.
  • L'amministrazione non è tenuta a motivare analiticamente su ogni singola osservazione partecipativa relativa a un'opera pubblica, purché dagli atti emerga una valutazione sostanziale dei profili rappresentati e degli interessi coinvolti.
  • Le contestazioni tecniche relative agli impatti elettromagnetici non superano il sindacato giurisdizionale quando si limitano ad affermazioni generiche o ipotetiche e l'amministrazione abbia fondato la propria valutazione su una metodologia specialistica, misurazioni e parametri normativi; in assenza di manifesta irragionevolezza o palese travisamento, non è ammesso un sindacato sostitutivo.
  • Ai fini della valutazione degli impatti cumulativi prevista dalla disciplina ambientale, rilevano i progetti esistenti o approvati, mentre non assumono rilievo, in quanto ancora privi di autorizzazione definitiva, i progetti in itinere.
  • La prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi da fonti rinnovabili può essere superata soltanto mediante la dimostrazione di prove evidenti di effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla salute, sulla biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale o sul settore agricolo.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabili
RamiEspropriazione per pubblica utilitàAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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