Cassazione Civile, Ordinanza n. 13694/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una lavoratrice assunta alle dipendenze del Ministero mediante contratti di somministrazione e a termine, della legittimità di tali rapporti flessibili nel pubblico impiego. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che dichiarava illegittimi i contratti perché non giustificati da esigenze temporanee ed eccezionali, condannando l'Amministrazione al risarcimento del danno cd. comunitario quantificato in 12 mensilità ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Il Ministero ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo lamentava che la motivazione della sentenza d'appello fosse solo apparente; con il secondo denunciava violazione di legge e omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla futura stabilizzazione della lavoratrice, sostenendo che tale stabilizzazione avrebbe cancellato l'illecito e fatto venir meno il diritto al risarcimento. In sostanza, il ricorrente chiedeva di valorizzare la sopravvenuta stabilizzazione come fatto idoneo a escludere o estinguere la pretesa risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, era sufficiente perché richiamava per relationem le ragioni della decisione di primo grado e spiegava il rigetto dei motivi di gravame. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su un fatto sopravvenuto rispetto alla sentenza d'appello: la stabilizzazione della lavoratrice, intervenuta con D.M. 6 dicembre 2018 e decorrenza dal 1 gennaio 2019, non era deducibile in cassazione. La Corte ha inoltre precisato che la stabilizzazione non produce automaticamente effetti estintivi o modificativi sul diritto al risarcimento, richiedendo comunque una verifica in fatto sulla sua connessione causale con l'abuso di contratti a termine. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del Ministero alle spese; è stata esclusa la condanna per abuso del processo e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato alle amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Nel pubblico impiego consente il ricorso al lavoro flessibile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali; la loro assenza comporta l'illegittimità dei contratti.
art. 2043 c.c.
È richiamato quale norma generale sulla responsabilità aquiliana nel quadro della domanda risarcitoria per abuso nell'utilizzo di contratti precari.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
È evocato nel motivo di ricorso come norma ritenuta applicabile alla vicenda, ma la Corte non ne fa un'interpretazione autonoma nel merito della decisione.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
Costituisce il criterio di liquidazione del danno cd. comunitario nella misura forfettaria applicata dalla Corte territoriale (12 mensilità).
art. 118 disp. att. c.p.c.
Consente il richiamo per relationem della motivazione e della giurisprudenza conforme.
art. 372, comma 1, c.p.c.
Delimita i casi in cui è consentita la produzione di documenti in cassazione; non consente la prova di fatti sopravvenuti dedotti dal ricorrente.
art. 380-bis c.p.c.
È la base procedurale della trattazione in camera di consiglio e della memoria della controricorrente.
art. 96, ultimo comma, c.p.c.
La domanda di condanna per abuso del processo è stata respinta per insussistenza di un uso abusivo del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, ritenuto non applicabile alle amministrazioni statali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotti fatti sopravvenuti rispetto alla sentenza impugnata; se l'eccezione di parte si fonda su un evento successivo, essa è inammissibile e non può essere provata mediante nuove produzioni documentali, salvo i limitati casi previsti dall'art. 372 c.p.c.
- La stabilizzazione successiva del lavoratore precario non produce, di per sé, un effetto automatico di cancellazione dell'illecito o di estinzione del diritto al risarcimento: occorre verificare in fatto se essa sia stata adottata come misura satisfattiva alternativa e se sia causalmente collegata all'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine.
- Una motivazione sintetica non è apparente quando, anche per relationem, consente di individuare le rationes decidendi poste a base della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la legittimità del ricorso a contratti flessibili presuppone esigenze temporanee ed eccezionali; in difetto, la loro illegittimità può fondare il risarcimento del danno secondo i criteri forfettari previsti dalla disciplina speciale.
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