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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28643/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un'altra società per Euro 198.000, oltre accessori e spese, sulla base di fatture emesse a storno di somme anticipate per asseriti inadempimenti contrattuali relativi a un contratto di listing fees, cioè un accordo per l'acquisto di spazi su scaffale per l'esposizione dei prodotti. La società ingiunta propose opposizione; il Tribunale la rigettò, ma la Corte d'appello accolse il gravame, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la creditrice alle spese. In cassazione la società creditrice dedusse due motivi: con il primo, sostenne l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello perché proposto da una società già cancellata dal 17 dicembre 2019, eccependo che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del gravame e l'interruzione del processo; con il secondo, censurò la qualificazione del rapporto contrattuale, lamentando che la Corte di merito non avesse tenuto distinti due contratti autonomi e avesse erroneamente ritenuto il contratto di listing vigente solo per il primo anno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in base alla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente, la società resistente era stata cancellata dal registro delle imprese prima dell'introduzione del ricorso per cassazione, sicché l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei soci. Ha inoltre osservato, quanto al primo motivo, profili di inammissibilità e comunque infondatezza perché non risultava validamente fatto constare l'evento interruttivo nei modi di legge; quanto al secondo motivo, ha ravvisato inammissibilità poiché diretto a contestare un accertamento di fatto della sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non si era ritualmente costituita. È stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

    consente la trattazione camerale del ricorso nelle forme semplificate quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 360 c.p.c.

    violazione art. 360 n.3, 4, 5 c.p.c.

    i motivi formalmente formulati ex art. 360 c.p.c. sono stati ritenuti in parte inammissibili o non scrutinabili perché diretti a contestare profili di fatto.

  • art. 299 c.p.c.

    violazione artt. 299 e segg. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione del processo per evento che incide sulla capacità/processualità della parte.

  • art. 2945 c.c.

    violazione art. 2945 c.c. come modificati dall’art. 4 d. L.vo 17.01.2003 n.6

    richiamato dalla ricorrente nel contesto degli effetti della cancellazione della società e della successione dei soci nei rapporti processuali.

  • art. 2423 c.c.

    violazione artt.2424 e 2423 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza specifica applicazione decisoria autonoma nella motivazione di inammissibilità.

  • art. 2424 c.c.

    violazione artt.2424 e 2423 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza specifica applicazione decisoria autonoma nella motivazione di inammissibilità.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    violazione DPR 22.12.1986 n. 917 (TUIR)

    richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ne ha svolto un'autonoma interpretazione, essendo il motivo dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13

    serve a determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se la società parte nel giudizio di impugnazione è stata cancellata dal registro delle imprese, l'impugnazione deve essere proposta nei confronti dei soci che ne sono succeduti nei rapporti sostanziali e processuali.
  • L'evento estintivo della società non può essere utilmente fatto valere in cassazione se non risulta portato a conoscenza del giudice di merito nei modi processualmente previsti.
  • Il motivo di ricorso che si risolva nella contestazione dell'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile in cassazione quando non investa un vizio giuridico effettivo o un omesso esame nei limiti consentiti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
  • Quando la parte intimata non si costituisce ritualmente, può essere disposta la compensazione o l'omissione della statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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