Cassazione Civile, Ordinanza n. 07409/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La vicenda origina da una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Puglia e l’aveva condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore delle controparti, tra cui la curatela dell’eredità giacente di un defunto e altri intimati. Nel provvedimento, per mero errore materiale, non era stata inserita la clausola di distrazione delle spese in favore del difensore della curatela, nonostante questi avesse formulato istanza di attribuzione delle spese ex art. 93 c.p.c. e reso la prescritta dichiarazione di antistatarietà. Il difensore ha quindi chiesto la correzione dell’ordinanza ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., sostenendo che l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese fosse rimediabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale e non con impugnazione ordinaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, in assenza di una specifica disciplina diversa, debba essere emendata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., poiché la richiesta di distrazione non ha natura di domanda autonoma ma costituisce accessorio della pronuncia sulle spese. Ha quindi disposto la correzione dell’ordinanza n. 18850/2023, ordinando l’inserimento nel dispositivo della clausola secondo cui le spese liquidate a favore della curatela devono essere distratte in favore del difensore costituito, per dichiarazione di anticipo. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale per la trattazione del procedimento di correzione nel caso esaminato
art. 93 c.p.c.
richiede la dichiarazione del difensore per ottenere la distrazione delle spese in proprio favore
artt. 287 e 288 c.p.c.
costituiscono il rimedio corretto per emendare l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese quale errore materiale
art. 391-bis c.p.c.
la correzione è ammessa anche rispetto alle pronunce della Corte di cassazione
art. 86 c.p.c.
consente la difesa personale del ricorrente indicata in epigrafe
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, quando il difensore abbia reso la dichiarazione richiesta dalla legge, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, e non un vizio da far valere con ordinari mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma, ma un accessorio della decisione sulle spese processuali; perciò la sua mancata trascrizione nel dispositivo può essere integrata con correzione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche per provvedimenti della Corte di cassazione, al fine di consentire al difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo per il recupero delle spese.
- Quando la correzione riguarda soltanto l’inserimento della clausola di distrazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Come è indicizzato
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