Sentenza n. 7102/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00005/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale n. 6 del 1° febbraio 2019, che ha ingiunto la demolizione di due recinzioni, una piattaforma in cemento armato di circa 9 x 6 metri, un fabbricato di circa 60 mq e 150 mc destinato al ricovero di animali e al deposito di derrate e attrezzi, una gabbia per animali, un pozzo di raccolta delle acque meteoriche e la strada di accesso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha appellato la sentenza del TAR Campania – Sezione staccata di Salerno, Sez. II, n. 5/2024, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione. Ha dedotto violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, travisamento dei fatti, omessa pronuncia e carenza di motivazione, lamentando che il TAR non avesse esaminato la preesistenza del fabbricato rispetto al 1967 e della strada rispetto all’imposizione del vincolo ambientale, circostanze che assumeva non contestate dal Comune, non costituito. Ha inoltre riproposto le censure sull’indeterminatezza dell’ordinanza e sull’erronea inclusione di opere — come pozzo, pavimentazione e recinzione — per le quali sarebbero bastate una comunicazione di attività e una sanzione pecuniaria. In primo grado i primi due motivi erano stati dichiarati inammissibili perché incentrati sui profili edilizi senza confrontarsi con i presupposti paesaggistici, sismici e ambientali dell’ordine; il terzo, relativo alle garanzie partecipative e all’avviso ex art. 7 l. 241/1990, era stato respinto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, integrando la motivazione del TAR. Ha escluso che la data di realizzazione del fabbricato e della strada potesse considerarsi pacifica per effetto della non contestazione, poiché tale principio opera rispetto alle parti costituite e il Comune era rimasto non costituito in entrambi i gradi. Ha inoltre precisato che, nel processo amministrativo, il principio va coordinato con gli atti e le risultanze del procedimento amministrativo e con l’onere del ricorrente di contestarne le conclusioni; in ogni caso, l’appellante non aveva fornito prova della data di realizzazione né della consistenza originaria delle opere, prova che grava sul privato in applicazione del criterio di vicinanza. Ha confermato il rigetto della censura sulla mancanza del titolo per il fabbricato e la strada. Quanto alle recinzioni, ha chiarito che l’eventuale esenzione dal titolo riferibile a interventi di limitato impatto, riconducibili allo ius excludendi alios, non opera in area vincolata paesaggisticamente, dove le modificazioni suscettibili di pregiudicare i valori tutelati necessitano di titolo. Ha osservato che il ricorrente non si era confrontato con i vincoli gravanti sull’area e non aveva allegato né provato l’assenza di incidenza delle opere su di essi. Il motivo sulle garanzie partecipative non è stato specificamente censurato in appello: la mera trascrizione delle censure di primo grado non ha devoluto la statuizione del TAR, che aveva già fornito motivazione puntuale. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 64, comma 2, c.p.a.
Difatti, l’art. 64, secondo comma, c.p.a stabilisce che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite.
La non contestazione riguarda i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite; la mancata costituzione dell’amministrazione impedisce di considerare pacifici i fatti allegati dal ricorrente per il solo fatto che non siano stati contestati.
art. 31 d.P.R. 380/2001
In proposito è sufficiente ricordare che l'onere di provare la data di realizzazione di un immobile e, quindi, la preesistenza ad una certa data in cui non fosse necessario munirsi di un titolo abilitante, così come la sua consistenza originaria, grava sul privato, dovendosi fare applicazione del generale principio processuale per cui la ripartizione dell'onere della prova va effettuata secondo il principio della vicinanza della prova.
Nel contestare un ordine di demolizione, spetta al privato provare la data di realizzazione dell’immobile, la sua preesistenza a un regime che non richiedeva titolo abilitativo e la consistenza originaria dell’opera, poiché tali elementi ricadono nella sua sfera di vicinanza probatoria.
art. 831 c.c.
In ordine alle recinzioni, il principio secondo cui la loro realizzazione non richiede un idoneo titolo edilizio in presenza di una trasformazione che, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell'intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, e sia riconducibile allo ius excludendi alios ex art. 831 c.c. , non opera nelle zone che, come la presente, sono sottoposte a vincolo paesaggistico, in cui qualsiasi modificazione, idonea a recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, necessita di titolo.
La limitata incidenza materiale e funzionale di una recinzione, e la sua riconducibilità allo ius excludendi alios, non escludono la necessità del titolo in area sottoposta a vincolo paesaggistico quando la modificazione sia idonea a pregiudicare i valori tutelati.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il principio di non contestazione opera rispetto alle parti costituite; la mancata costituzione dell’amministrazione non rende per ciò solo pacifici i fatti allegati dal ricorrente, dovendosi considerare anche le risultanze del procedimento amministrativo.
- Chi deduce che un immobile o un’opera preesista a una data dalla quale non era necessario un titolo abilitativo deve provare la data di realizzazione e la consistenza originaria, secondo il principio di vicinanza della prova.
- L’esenzione dal titolo edilizio per recinzioni di impatto limitato non opera in area sottoposta a vincolo paesaggistico quando la modificazione sia idonea a pregiudicare i valori paesaggistici protetti; in tal caso è necessario il titolo richiesto a tutela del vincolo.
- In appello, la mera trascrizione delle censure proposte in primo grado non equivale a una specifica contestazione della statuizione del TAR: in mancanza di un motivo specifico, il relativo capo non è devoluto al giudice d’appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15241/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15242/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1571/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1572/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1872/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 643/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →