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Ordinanza

Ordinanza n. 643/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio collegiale di non idoneità del ricorrente, pubblicato sul sito del Ministero e comunicato all’interessato il 6 novembre 2025, al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 08/A2 “Ingegneria Sanitaria-Ambientale, Ingegneria degli Idrocarburi e Fluidi nel Sottosuolo, della Sicurezza e Protezione in Ambito Civile” (nella procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025, V quadrimestre), reso dalla Commissione nazionale de qua nonché dei relativi giudizi individuali dei singoli componenti e di ogni ulteriore valutazione, nei limiti dell’interesse fatto valere; - di tutti i verbali della Commissione nazionale, ivi incluso quello relativo alla prima riunione del 9 febbraio 2024, in cui sono stati formulati i titoli ed i criteri di valutazione, e quelli di interesse e di riferimento specifico al V quadrimestre, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi incluso, per quanto occorra, il Bando di cui al decreto direttoriale n. 1796/2023, laddove e nella parte in cui dovessero ritenersi lesivi degli interessi del ricorrente, e conseguente condanna ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. del Ministero intimato ad una nuova valutazione della domanda di abilitazione scientifica presentata dal ricorrente, da parte di una Commissione in diversa composizione, ferme le valutazioni già svolte per le pubblicazioni ed i titoli dei quali sia stata positivamente riconosciuta la rilevanza.

Giustizia amministrativa202600477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia, con i relativi giudizi individuali, verbali e atti della Commissione nazionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio collegiale di non idoneità adottato nell'ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, V quadrimestre, per il settore concorsuale 08/A2, nonché i giudizi individuali dei commissari, i verbali della Commissione nazionale, inclusi quelli relativi alla definizione dei titoli e dei criteri di valutazione, e gli atti presupposti e consequenziali. Ha chiesto, previa sospensione cautelare, l'annullamento degli atti e la rinnovazione della valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione, con conservazione delle valutazioni già favorevoli su pubblicazioni e titoli. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio le singole censure di legittimità dedotte, limitandosi a rilevare che esse richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le censure richiedono un approfondimento non compatibile con la sommarietà della fase cautelare e che non emergevano con immediatezza profili di evidente illegittimità degli atti impugnati. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza prima facie di un danno grave e irreparabile: la mera impossibilità di presentare una nuova domanda di abilitazione per i successivi dodici mesi non è stata ritenuta sufficiente, anche perché il ricorrente non aveva allegato l'esistenza di una procedura selettiva di interesse già bandita o prossima alla pubblicazione. La valutazione è espressamente sommaria e non pregiudica il successivo esame nel merito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per la mancata emersione, in sede sommaria, di un fumus di evidente illegittimità e per l'assenza di un periculum in mora grave e irreparabile.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Indicato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di condanna dell'Amministrazione alla rinnovazione della valutazione, ma non applicato nell'ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le censure contro un giudizio di una commissione di abilitazione scientifica richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, la domanda cautelare non può essere accolta in assenza di profili di immediata ed evidente illegittimità, ferma la valutazione nel merito.
  • La mera impossibilità temporanea di presentare una nuova domanda di abilitazione, non accompagnata dalla prova o dall'allegazione concreta dell'esistenza di una procedura selettiva già bandita o prossima alla pubblicazione, non dimostra di per sé un danno grave e irreparabile ai fini del periculum in mora.
  • Il rigetto della domanda cautelare per insufficienza del fumus o del periculum nella fase sommaria non anticipa né pregiudica la decisione sulla fondatezza del ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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