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Sentenza

Sentenza n. 13899/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 5338/2025, emessa dal Tribunale di Roma, sez. lav., il 08.05.2025, all’esito del giudizio iscritto al R.G. n° 814/2025/LAV, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202515748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro, n. 5338/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura nominale di euro 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025, mediante attribuzione della Carta docente, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato. È stata inoltre richiesta la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza e che, in sede di ottemperanza, non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertata dal giudice del lavoro. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina preventiva del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente rispetto all’applicazione dell’astreinte, nell’esercizio della discrezionalità riconosciuta dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro; tale diritto e i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994

    La sentenza posta in esecuzione aveva previsto la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La condanna al pagamento dell’astreinte è esercizio di una potestà discrezionale del giudice dell’ottemperanza; la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento può costituire ragione esimente dal suo riconoscimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve assicurare l’attuazione concreta del comando contenuto nel giudicato, senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertata dalla pronuncia da eseguire.
  • Quando l’amministrazione, a fronte dell’allegazione di mancata esecuzione del giudicato, non fornisce chiarimenti né prova dell’adempimento, il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo e porre a carico dell’amministrazione l’onere di conformarsi entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un Commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, per garantire l’effettività del giudicato.
  • La condanna alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: la sua applicazione è discrezionale e la nomina del Commissario ad acta può essere valutata come ragione ostativa o esimente rispetto all’astreinte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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