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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31700/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una società che aveva acquistato alcuni immobili convenendo un diritto di abitazione in favore della venditrice agiva contro il notaio rogante per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da un errore nella trascrizione dell’atto di compravendita. Secondo la prospettazione attorea, il notaio aveva trascritto l’atto indicando erroneamente la proprietà in capo alla venditrice e il diritto di abitazione in favore della società, errore che avrebbe consentito l’iscrizione di quattro ipoteche giudiziali per debiti della venditrice sugli immobili acquistati. Ciò avrebbe impedito l’erogazione di due mutui e compromesso un piano di investimenti, con ulteriori danni collegati a un appalto per la realizzazione di appartamenti e a rapporti locativi. Il Tribunale aveva riconosciuto solo il danno corrispondente a uno dei mutui non erogati, mentre la Corte d’appello, accogliendo gli appelli incidentali del notaio e dell’assicuratore, aveva rigettato integralmente la domanda ritenendo non provato il nesso causale tra errore notarile e pregiudizi allegati e qualificando l’importo del mutuo come danno evento e non danno conseguenza. In Cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 1223, 2727, 2729, 1218, 1223, 1224 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che fosse provato il blocco del mutuo per effetto dell’errore notarile, la sospensione dei lavori dell’appaltatrice, la perdita della possibilità di completare il piano di investimenti, il danno all’immagine commerciale e il discredito bancario; ha inoltre invocato una quantificazione prudenziale ed eventualmente equitativa del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via assorbente, che le censure investivano la motivazione di merito sul danno da appalto, senza colpire la autonoma statuizione della Corte territoriale di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. Ha poi osservato che, con riferimento al danno già riconosciuto dal Tribunale, non era stata impugnata la ratio decidendi secondo cui l’importo del mutuo non erogato costituiva mero danno evento e non danno conseguenza, rendendo la censura priva di decisività. Inoltre, le doglianze si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. È rimasta intatta anche l’ulteriore ratio relativa al danno reputazionale, secondo cui l’eventuale pregiudizio alla reputazione commerciale era dipeso da una distinta condotta delle banche e non dall’errore notarile, degradato a mera occasione. È stata disposta la compensazione delle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento richiede danno conseguenza causalmente collegato all’inadempimento o al fatto illecito; non è sufficiente il mero evento dannoso.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate solo se il ragionamento inferenziale è corretto e supportato da dati probatori adeguati.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono poggiare su indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha escluso che nel caso fossero stati dimostrati in modo sufficiente i nessi causali invocati.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per sostenere la responsabilità da inadempimento del notaio, ma la Corte non ha ritenuto superate le carenze di allegazione e prova del danno conseguenza.

  • art. 1224 c.c.

    Citatto dalla ricorrente tra le norme violate, senza che la Corte ne valorizzasse specifiche applicazioni nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che il motivo mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare il governo delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta al merito del giudizio fattuale.

  • art. 342 c.p.c.

    Il difetto di specificità dell’appello comporta inammissibilità dell’impugnazione; le censure in cassazione che attaccano solo il merito e non tale statuizione sono inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a contestare valutazioni di fatto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che colpisca soltanto argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam, senza attaccare la autonoma statuizione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità.
  • Il danno risarcibile ai sensi dell’art. 1223 c.c. deve essere allegato e provato come danno conseguenza; non basta dimostrare il mero evento lesivo o l’inadempimento.
  • Quando una decisione di merito fonda il rigetto su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non le censura tutte, poiché l’omessa impugnazione di una ratio autonoma rende non decisiva la critica residua.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto e delle prove; le doglianze che mirano a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio sono inammissibili.
  • Il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio deve essere provato in modo specifico anche quando il danno sia dedotto in via presuntiva; presunzioni e testimonianze generiche o valutative non bastano se non sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti.
  • Il pregiudizio reputazionale o commerciale imputato a un inadempimento non è risarcibile se il giudice accerta che la sua causa immediata ed esclusiva è una diversa condotta di terzi, relegando l’illecito dedotto a mera occasione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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