Sentenza n. 727/2026 - Bari, Sezione U
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera regionale di aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione e degli atti presupposti, inclusi gli accordi con le associazioni datoriali
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore di un centro riabilitativo accreditato, ha impugnato la deliberazione regionale che aveva aggiornato le tariffe per le prestazioni di riabilitazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione della normativa di settore, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che l'incremento tariffario del 7% fosse meramente forfettario e non fondato sull'individuazione dei costi standard di produzione e delle quote standard dei costi generali, nonché sull'adeguata documentazione dell'indagine svolta. Con il secondo motivo ha contestato l'ulteriore incremento del 5%, riconosciuto agli erogatori che applicavano il CCNL AIOP per il personale non medico, deducendo la violazione dell'art. 8-sexies del d.lgs. 502/1992, dei principi di parificazione e concorrenzialità tra le strutture accreditate e del criterio di determinazione delle tariffe in base ai costi standard, anziché in relazione al contratto collettivo applicato dal singolo erogatore. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/1990 per omessa partecipazione al procedimento. Nel corso del giudizio la Regione ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente, dopo la proposizione del ricorso, aveva sottoscritto con l'ASL Bari il contratto per l'erogazione di prestazioni riabilitative per l'anno 2022, contenente una clausola di salvaguardia con cui accettava integralmente e incondizionatamente i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e gli atti collegati o presupposti, rinunciando alle impugnazioni già proposte o proponibili.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la sottoscrizione del successivo accordo contrattuale da parte della struttura sanitaria. L'art. 9 della convenzione prevedeva l'accettazione espressa, completa e incondizionata dei provvedimenti tariffari e degli atti collegati o presupposti, nonché la rinuncia alle azioni e alle impugnazioni relative a tali atti. Il Collegio ha richiamato l'orientamento secondo cui la sottoscrizione di una clausola di salvaguardia determina l'inammissibilità dell'impugnativa complessivamente considerata e ha ritenuto legittime clausole di questo tipo, in quanto riconducibili allo schema dell'acquiescenza e giustificate dal bilanciamento tra la libertà imprenditoriale dell'operatore sanitario, il corretto impiego delle risorse pubbliche e la tutela della salute. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
La ricorrente ha invocato la disposizione sostenendo che le tariffe sanitarie dovessero essere determinate sulla base dei costi standard di produzione e delle quote standard dei costi generali rilevati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, senza differenziazioni fondate sul contratto collettivo applicato dal singolo erogatore; il giudice non ha esaminato nel merito tale censura.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto la violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale; il giudice non ha esaminato nel merito il motivo.
art. 26 l. 833/1978
È richiamato quale base normativa del contratto stipulato con l'ASL per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie riabilitative; la stipulazione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, ha fondato la declaratoria di improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nella sentenza in relazione alla trattazione della causa nell'udienza di smaltimento.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base dell'avviso dato in udienza sulla questione dell'improcedibilità rilevata dal giudice.
Massime di principio
- La sottoscrizione, da parte di una struttura sanitaria privata accreditata, di un contratto con il Servizio sanitario regionale contenente una clausola di accettazione integrale dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, dei tetti di spesa e degli atti collegati o presupposti, accompagnata dalla rinuncia alle impugnazioni già proposte o proponibili, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto contro tali atti.
- Le clausole contrattuali di salvaguardia inserite negli accordi tra il Servizio sanitario regionale e gli operatori privati accreditati sono state ritenute legittime quando riconducono alla sottoscrizione del contratto un effetto di acquiescenza ai provvedimenti di programmazione della spesa sanitaria, senza configurare un'indebita compressione della libertà d'impresa o del diritto di agire in giudizio.
- La legittimità delle clausole di salvaguardia può essere giustificata dal bilanciamento tra l'interesse imprenditoriale dell'operatore sanitario e gli interessi pubblici al corretto impiego delle risorse economiche e alla salvaguardia del diritto alla salute degli assistiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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