Cassazione Penale, Sentenza n. 2739/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), lamentando che il G.u.p. avrebbe determinato la durata delle sanzioni accessorie fallimentari senza motivazione, limitandosi a parametrarle alla pena principale e violando il principio dell'art. 125 c.p.p. e le norme e criteri in materia di determinazione delle pene accessorie (richiamo agli artt. 125 e 546 c.p.p., artt. 37, 132, 133 c.p., e art. 216, ultimo comma, legge fall.)
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le sanzioni accessorie fossero state determinate dal G.u.p. in misura inferiore alla media edittale e che la richiamata congruità, posta a fondamento della scelta di equiparare la durata delle sanzioni accessorie alla pena principale, fosse idonea a dar conto dell'esercizio della discrezionalità giudiziale ai sensi dei criteri dell'art. 133 c.p. Per questi motivi il ricorso, ritenuto generico e non confrontatosi con la motivazione effettiva del giudice, è stato respinto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
La norma riguarda l'irrogazione delle sanzioni accessorie fallimentari; a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale essa deve essere interpretata e applicata prevedendo la determinazione in concreto della durata delle sanzioni (non durata fissa di dieci anni). Il giudice deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p. per fissare la durata.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiede la motivazione della decisione; la Corte rileva che, se la pena è fissata al di sotto della media edittale secondo i criteri consolidati, non è necessaria una motivazione analitica dettagliata, e che il richiamo alla congruità e alla adeguatezza della pena può essere idoneo a far comprendere l'esercizio della discrezionalità ai sensi dell'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena in concreto; le Sezioni Unite e la Corte costituzionale impongono che il giudice utilizzi tali criteri anche per fissare la durata delle sanzioni accessorie fallimentari dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione), utilizzata dal ricorrente per impugnare la determinazione delle pene accessorie.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte per distinguere i casi: nelle ipotesi di patteggiamento le pene accessorie che non fanno parte dell'accordo possono essere impugnate in cassazione; la disposizione non opera quando le accessorie non sono oggetto dell'accordo tra le parti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di ricorso inammissibile: condanna alle spese processuali e possibilità di condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il pagamento di euro 3.000.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio abbreviato e sull'applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento); nel contesto, la decisione di merito era intervenuta su richiesta ex art. 444, e la Corte valuta la possibilità di impugnazione delle sanzioni accessorie non concordate.
Massime di principio
- Nei procedimenti di patteggiamento le sanzioni accessorie che non sono parte dell'accordo tra le parti possono essere impugnate in cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.
- Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della precedente formulazione dell'art. 216 legge fall., il giudice deve determinare in concreto la durata delle sanzioni accessorie fallimentari applicando i criteri dell'art. 133 c.p.
- Se la pena (o la durata delle sanzioni accessorie) è fissata al di sotto della media edittale calcolata secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessaria una motivazione dettagliata: il richiamo alla congruità e all'adeguatezza può essere sufficiente purché emerga che il giudice ha valutato i criteri rilevanti dell'art. 133 c.p.
- Un ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice: deduzioni generiche che non si confrontano con le ragioni esposte sono inammissibili.
- La proposizione di un ricorso inammissibile può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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