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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22083/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza, articolando quattro motivi. Dal testo disponibile non emergono né l'oggetto sostanziale della controversia decisa in appello né il contenuto dei motivi di ricorso, perché la decisione di legittimità si fonda esclusivamente sulla successiva rinuncia al ricorso. In corso di giudizio, infatti, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso in data 27 gennaio 2026 e la controparte ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e della relativa accettazione da parte della controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo non applicabile alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio; le spese possono essere compensate secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte afferma che tale disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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