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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28850/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il caso riguarda il sequestro preventivo di un autocarro di proprietà di una terza persona, ma in uso a una ditta individuale riconducibile alla madre della proprietaria, non indagata. Il veicolo era stato sottoposto a sequestro perché ritenuto strumentale al trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare terre e rocce da scavo, in relazione al reato di gestione illecita di rifiuti. Il Tribunale del riesame aveva confermato il vincolo, ritenendo che la proprietaria non avesse dimostrato la propria buona fede e che, per le caratteristiche dell'uso del mezzo e per il rapporto familiare con l'indagata, dovesse escludersi che l'utilizzo illecito le fosse ignoto e non collegabile a negligenza. La ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione di legge per avere il Tribunale negato l'interesse concreto e attuale alla restituzione del bene, nonostante il sequestro fosse anche finalizzato alla confisca obbligatoria; 2) violazione di legge per avere escluso la legittimazione del terzo a dedurre l'insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora; 3) violazione di legge e motivazione apparente in ordine alla ritenuta mancanza di buona fede, sostenendo che il Tribunale avrebbe presunto in modo assoluto la negligenza del terzo e valorizzato impropriamente la mancata intestazione temporanea del veicolo ex art. 94-bis cod. strada; 4) violazione di legge per omessa motivazione sulle richieste subordinate di sequestro con facoltà d'uso, nomina di amministratore giudiziario o scarico dei rifiuti dal veicolo, in applicazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto prive di specificità le censure sui motivi primo e secondo, perché non si confrontavano con l'intero tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata e non indicavano concretamente le ragioni di insussistenza del fumus e del periculum. Ha qualificato come manifestamente infondate le doglianze sulla buona fede del terzo proprietario, affermando che, in materia di trasporto illecito di rifiuti, grava sul terzo l'onere di provare la propria buona fede o l'ignoranza incolpevole dell'uso illecito del mezzo; ha inoltre ribadito che, nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali, sono deducibili solo violazioni di legge, compresi vizi motivazionali radicali. Ha infine ritenuto manifestamente infondate le censure sulle richieste subordinate relative alla gestione del bene, osservando che esse attengono alle modalità di amministrazione del bene sequestrato e non alla legittimità del sequestro, sicché non erano oggetto del riesame. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006

    integra il reato presupposto del trasporto illecito di rifiuti speciali, a fondamento del sequestro del veicolo

  • art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006

    prevede la confisca obbligatoria del mezzo usato per il reato di gestione illecita di rifiuti, rendendo rilevante la prova della buona fede del terzo proprietario

  • art. 322 c.p.p.

    richiamato in tema di interesse concreto ed attuale all'impugnazione/restituzione nel riesame

  • art. 324 c.p.p.

    disciplina il riesame del sequestro preventivo e i limiti delle censure proponibili

  • art. 325 c.p.p.

    delimita il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro ai soli motivi di violazione di legge

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente

  • art. 321 c.p.p.

    richiamato in relazione al sequestro preventivo e alle misure sulla gestione del bene

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    richiamato in tema di poteri del giudice del riesame sul sequestro

  • art. 94-bis cod. strada

    richiamato come obbligo amministrativo di comunicazione per l'uso del veicolo da parte di soggetto diverso dal proprietario convivente, valorizzato dal Tribunale come indice di negligenza

Massime di principio

  • In materia di trasporto illecito di rifiuti, il terzo proprietario del mezzo deve dimostrare la propria buona fede o l'ignoranza incolpevole dell'uso illecito, non essendo sufficiente la sola estraneità formale al reato.
  • Ai fini della confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il reato, grava sul terzo l'onere di provare che l'uso illecito non era a lui riconoscibile né collegabile a un suo comportamento negligente.
  • Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo sono deducibili soltanto violazioni di legge; il vizio di motivazione è rilevante solo se assolutamente radicale, mancante o privo dei minimi requisiti di coerenza e completezza.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva del provvedimento impugnato; se la decisione si fonda su un autonomo percorso argomentativo non censurato specificamente, il motivo è inammissibile o privo di specificità.
  • Le richieste incidentali sulla gestione del bene sequestrato, come sequestro con facoltà d'uso, nomina di amministratore giudiziario o scarico dei rifiuti, non attengono alla verifica della legittimità del sequestro e devono essere veicolate davanti al giudice competente sulla gestione del bene.
  • Nel riesame cautelare reale, la mera deduzione astratta dell'interesse alla restituzione non basta quando il giudice abbia motivato sul difetto del presupposto sostanziale che consente al terzo di ottenere la restituzione del bene.

Come è indicizzato

MaterieSequestroGestione rifiutiSequestro preventivo
RamiProcesso penaleReati ambientaliMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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