Cassazione Penale, Sentenza n. 19859/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/11/2025 che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Paganelli (sentenza della Corte d'appello del 23/03/2023, irrevocabile il 20/10/2023) per il mancato risarcimento del danno, condizione posta ai sensi dell'art. 165 c.p. Il ricorrente ha dedotto l'impossibilità di adempiere in quanto, durante il termine di 16 mesi concesso per il pagamento, il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 39/2024 del 03/07/2024 (confermata dalla Corte d'appello di Salerno) ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Farmacia San Michele e del socio accomandatario Roberto Paganelli, con conseguente perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei beni ai sensi dell'art. 142 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Paganelli ha quindi sostenuto che il mancato pagamento era giustificato da una sopravvenuta impossibilità di adempiere derivante da un'iniziativa giudiziaria della parte stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Milano perché, nell'ambito della sua discrezionalità, valuti l'effettiva incidenza della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (03/07/2024) e delle altre produzioni documentali sulla capacità del ricorrente di adempiere alla condizione risarcitoria. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia compiuto un adeguato confronto con il provvedimento di liquidazione e non abbia verificato se, intervenuta durante il termine per adempiere, la liquidazione abbia determinato una sopravvenuta impossibilità di pagamento che avrebbe escluso la revoca del beneficio.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio; il mancato adempimento nel termine determina in linea di principio la revoca del beneficio, salvo che non intervenga una sopravvenuta impossibilità di adempiere
art. 142 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi
L'apertura della liquidazione giudiziale toglie al debitore la disponibilità e l'amministrazione dei beni e, pertanto, può determinare una sopravvenuta impossibilità di adempiere obbligazioni pecuniarie. Il giudice dell'esecuzione deve valutare l'effetto concreto di tale provvedimento sulla capacità del condannato di soddisfare l'obbligo risarcitorio
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi)
Principio per cui il mancato adempimento della condizione risarcitoria nel termine comporta la revoca "ex iure" della sospensione condizionale, ma resta salva la possibilità di escludere la revoca qualora si dimostri una sopravvenuta impossibilità di adempiere
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena per mancato risarcimento opera di regola automaticamente se il debitore non adempie entro il termine assegnato, ma non è inopponibile se il debitore dimostra una sopravvenuta impossibilità di adempiere.
- Se durante il termine per adempiere viene dichiarata una procedura concorsuale/liquidazione giudiziale a carico del condannato, il giudice dell'esecuzione deve verificare l'effettiva incidenza di tale provvedimento sulla disponibilità del patrimonio del condannato prima di pronunciarsi sulla revoca.
- L'apertura della liquidazione giudiziale può privare il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni (art. 142 d.lgs. n. 14/2019) e quindi costituire prova di impossibilità di adempiere, se adeguatamente documentata.
- L'onere di documentazione spetta al ricorrente che invoca l'impossibilità: occorre produrre il provvedimento concorsuale e ogni elemento che dimostri l'effettiva incapacità di soddisfare il credito (azione del curatore, esclusione di beni, impossibilità di escutere attivi).
- Se la liquidazione interviene dopo la scadenza del termine per adempiere, la revoca resta più probabile salvo prova che la impossibilità era comunque sopravvenuta entro il termine; se interviene durante il termine, il giudice deve valutare se la sopravvenuta situazione impeditiva giustifica l'esclusione della revoca.
- Nelle situazioni simili, il difensore dovrebbe tempestivamente segnalare al giudice dell'esecuzione la procedura concorsuale e depositare la relativa documentazione, chiedendo la sospensione o la verifica dell'effettiva possibilità di adempiere prima di ogni provvedimento revocatorio.
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