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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2912/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di furto di energia elettrica (manomissione del contatore) per difetto della querela, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva, da parte del Pubblico Ministero, dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p. (fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il Procuratore sosteneva la violazione di legge e la possibilità per il P.M. di integrare o modificare l'imputazione fino alla sentenza di primo grado, deducendo che la contestazione dell'aggravante non fosse tardiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha confermato che, alla stregua del capo d'imputazione, la manomissione del contatore non integra l'aggravante dell'art. 625, n.7 c.p., poiché il contatore non è una cosa destinata al pubblico servizio e l'energia sottratta era riferibile alla singola utenza (quindi non destinata a una pluralità indefinita di soggetti). Di conseguenza non poteva essere configurata, neppure in via astratta, la procedibilità d'ufficio derivante dall'aggravante; dovendo inoltre essere accertata l'esistenza della querela (anche alla luce della modifica normativa resa dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), la decisione del giudice di primo grado che ha dichiarato la non procedibilità per difetto di querela non è censurabile.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 7, codice penale

    aggravante per fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio

    La Corte ha ritenuto che la manomissione del contatore di energia elettrica non rientra in questa aggravante: il contatore non soddisfa un'esigenza generale della collettività e l'energia sottratta era destinata alla singola utenza, non a un pubblico indistinto

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La modifica normativa ha reso taluni reati procedibili a querela; la natura mista (sostanziale e processuale) della procedibilità a querela impone al giudice di verificare l'esistenza della querela anche per fatti commessi anteriormente alla modifica

  • art. 2, quarto comma, codice penale

    Richiamato per affermare il dovere del giudice di accertare l'esistenza della condizione di procedibilità (la formulazione nella sentenza sottolinea l'obbligo di verificare la sussistenza della querela)

  • Cass. Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il giudice deve accertare l'esistenza della querela anche per reati commessi prima della modifica normativa che ha introdotto la procedibilità a querela

  • Cass. Sez. 5, n. 19371 del 17/04/2013

    Precedente richiamato in tema di danneggiamento che segnala come il contatore non possa essere considerato cosa destinata al pubblico servizio, utile al ragionamento sulla configurabilità dell'aggravante

Massime di principio

  • Se la legge rende un reato procedibile a querela, il giudice deve accertare la presenza della querela anche per fatti anteriori alla modifica normativa; in mancanza la decisione corretta è dichiarare la non procedibilità (improcedibilità) e non procedere all'accertamento di merito
  • La possibilità per il P.M. di formulare contestazioni aggiuntive fino alla sentenza di primo grado non vale a rendere applicabile un'aggravante quando, anche in via astratta, quella aggravante non può essere configurata rispetto al fatto (se l'aggravante è manifestamente inapplicabile, la sua contestazione non cambia la procedibilità)
  • L'aggravante prevista dall'art. 625, n.7 c.p. richiede che la cosa sia destinata a un pubblico servizio o alla pubblica utilità; la semplice manomissione del contatore, che misura l'utenza e tutela gli interessi della compagnia e dell'utente singolo, non soddisfa tale requisito e quindi non trasforma automaticamente il reato in procedibile d'ufficio
  • In presenza di contestazioni suppletive dopo il maturare di una condizione impeditiva della procedibilità (es. difetto di querela), il giudice non può procedere a parziali accertamenti di merito: la perdita della condizione di procedibilità impone la declaratoria di non doversi procedere

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