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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36236/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva riconosciuto la continuazione tra reati già giudicati in sede di cognizione e aveva rideterminato la pena unica complessiva. Brandimarte deduceva violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 442 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte dell'esecuzione avrebbe dovuto, trattandosi di sentenze emesse con rito abbreviato, prima determinare la pena base di ciascun reato nella sua entità prima della diminuzione per il rito, quindi applicare l'aumento per continuazione e solo in ultima istanza applicare la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato; invece, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe applicato l'aumento sulla pena già ridotta, violando la corretta sequenza di calcolo e omettendo lo scorporo dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure, richiamando la giurisprudenza secondo cui, in linea di principio, il calcolo corretto prevede la determinazione della pena base precedente alla diminuente per il rito, l'applicazione dell'aumento per continuazione su tale base e quindi l'applicazione della diminuente sull'intero risultato (cfr. Cass. Sez. I, n. 20007/2010). Tuttavia, nel caso concreto la Corte territoriale aveva operato il calcolo in modo aritmeticamente equivalente e aveva motivato l'entità degli aumenti richiamando le valutazioni già svolte in sede cognitiva; inoltre aveva individuato correttamente il reato più grave richiamando la valutazione della «prima sentenza». Perciò non è emerso alcun vizio nel quantum o nella motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti: i reati ex artt. 73 e 74 costituivano il nucleo delle condanne prese a base del calcolo della pena complessiva.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina l'aumento per la continuazione tra più reati. La questione centrale è l'ordine di applicazione dell'aumento rispetto alla diminuzione per il rito abbreviato; la Corte osserva che il procedimento adottato dalla corte territoriale è aritmeticamente equivalente e quindi corretto se adeguatamente motivato.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al procedimento esecutivo; la censura basata su tale articolo è stata ritenuta aspecifica e infondata dalla Corte.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce il criterio per individuare il reato più grave (quello per il quale è stata inflitta la pena più alta). È il criterio utilizzato per fissare la pena base sulla quale valutare gli aumenti per continuazione.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Attribuiscono al giudice il potere discrezionale nella determinazione della pena nei limiti e con i criteri indicati; la Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione può, entro tale discrezionalità e con adeguata motivazione, confermare aumenti già quantificati in sede cognitiva.

  • Cass., Sez. I, n. 20007 del 05/05/2010 (Serafino)

    «il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e infine il computo, sull'intero in tal modo ottenuto, della diminuente per il rito abbreviato»

    Principio di riferimento che indica la procedura «ideale» di calcolo: base senza diminuente, aumento per continuazione, poi applicazione della diminuente per il rito abbreviato sull'intero; la Corte attesta però che, se il diverso ordine di calcolo conduce aritmeticamente allo stesso risultato e la decisione è adeguatamente motivata, non sussiste vizio.

  • Cass., Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 (Scanferla) e Cass., Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (Romano); Cass. Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (Locerino)

    Giurisprudenza che precisa l'obbligo, in caso di continuazione tra reati giudicati separatamente, di scorporare i reati unificati in sede cognitiva, individuare il più grave e poi applicare autonomi aumenti per i reati satellite; tuttavia il giudice dell'esecuzione può confermare la dosimetria cognitiva purché motivi la scelta, anche richiamando le ragioni adottate in sede di cognizione.

Massime di principio

  • Nel riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra più condanne provenienti da distinti riti abbreviati, il principio metodologico prevede: individuare il reato più grave (ai sensi dell'art. 187 disp. att.), determinare la pena base nella sua entità prima della diminuente, applicare l'aumento per continuazione e infine applicare la diminuente per il rito sull'intero risultato.
  • Tuttavia, se l'ordine operativo adottato dal giudice dell'esecuzione produce aritmeticamente lo stesso risultato e la decisione è adeguatamente motivata, tale modalità alternativa è ammessa e non integra automaticamente un vizio di legge.
  • Il giudice dell'esecuzione, ove opportuno, deve procedere allo scorporo dei reati che il giudice della cognizione aveva riunito in continuazione e motivare chiaramente la scelta della pena base e degli aumenti per i reati satellite.
  • La conferma in sede esecutiva degli aumenti già quantificati in sede cognitiva è possibile, ma richiede motivazione specifica; il richiamo alle ragioni adottate in cognizione può essere sufficiente se adeguatamente esplicitato.
  • Le censure generiche o aspecifiche sull'erronea parametrazione della pena sono spesso inammissibili; per avere successo, il gravame deve indicare concretamente l'errore di calcolo o di diritto.
  • Un ricorso manifestamente infondato o irrituale può comportare, oltre alle spese processuali, l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende.

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