Cassazione Civile, Sentenza n. 1149/2020 del 21/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)
La controversia
Due coniugi avevano acquistato l’11 maggio 1984 un’unità immobiliare gravata, pro quota, da ipoteca a garanzia del mutuo fondiario concesso alla società costruttrice. Dopo il fallimento della venditrice, dichiarato il 27 gennaio 1988, la banca si insinuò tardivamente al passivo con istanza del 13 ottobre 1992. La società succeduta nella titolarità del credito notificò ai coniugi, quali terzi proprietari del bene ipotecato, un precetto il 17 marzo 2004 per Euro 75.320,70 oltre interessi e successivamente pignorò l’immobile. I coniugi proposero opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., eccependo, tra l’altro, la prescrizione. Il Tribunale di Tivoli accolse parzialmente l’opposizione, riducendo il dovuto a Euro 37.175,57. In appello la società creditrice propose impugnazione principale e i coniugi appello incidentale. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 12 febbraio 2016, respinse l’appello principale e accolse quello incidentale, dichiarando nullo il precetto perché il credito era prescritto: ritenne che gli effetti dell’insinuazione al passivo, pur estensibili al debitore solidale secondo l’art. 1310 c.c., non operassero nei confronti dei terzi acquirenti dell’immobile ipotecato. La ricorrente formulò tre motivi: (1) denunciò violazione degli artt. 2938 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse accolto l’eccezione di prescrizione per una ragione giuridica diversa da quella allegata dai coniugi; (2) denunciò violazione degli artt. 1310, 2878, 2880 e 2945 c.c., contestando che l’insinuazione al passivo fosse priva di effetti rispetto ai terzi proprietari e deducendo la rilevanza del diritto di sequela ipotecario; (3) denunciò violazione dell’art. 58, comma 3, d.lgs. n. 385/1993, dell’art. 4 l. n. 130/1999 e dell’art. 1263 c.c., contestando l’affermazione relativa agli effetti dell’omessa insinuazione della cessionaria al passivo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: il giudice che decide su un’eccezione di prescrizione può individuare una ragione giuridica diversa da quella prospettata, purché resti applicato il medesimo termine e sia garantita alla controparte la possibilità di dedurre fatti interruttivi o sospensivi per tutto il periodo considerato. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza d’appello aveva confuso la prescrizione del credito, soggetta al termine decennale, con quella del diritto di ipoteca, soggetta al termine ventennale ex art. 2880 c.c. Nel caso concreto, tra l’acquisto dell’immobile, avvenuto l’11 maggio 1984, e la notifica del precetto, avvenuta il 17 marzo 2004, non erano trascorsi venti anni; inoltre, l’insinuazione al passivo, presentata entro il termine decennale, aveva interrotto la prescrizione del credito e ne aveva sospeso il decorso fino alla chiusura del fallimento, avvenuta il 31 maggio 2007. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro un obiter dictum, non posto a fondamento della decisione impugnata. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2938 c.c.
Non viola il principio dispositivo di cui all’art. 2938 c.c., nè quello di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., la decisione del giudice di merito che accolga l’eccezione di prescrizione ordinaria del diritto azionato sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che ha formulato l’eccezione (ad esempio, ritenendo che un determinato atto sia privo di efficacia interruttiva).
Una volta proposta l’eccezione di prescrizione, il giudice può individuarne una ragione giuridica diversa da quella addotta dalla parte, senza violare il carattere dispositivo della prescrizione, se resta nell’ambito del termine eccepito.
art. 112 c.p.c.
Non viola il principio dispositivo di cui all’art. 2938 c.c., nè quello di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., la decisione del giudice di merito che accolga l’eccezione di prescrizione ordinaria del diritto azionato sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che ha formulato l’eccezione (ad esempio, ritenendo che un determinato atto sia privo di efficacia interruttiva).
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice, investito di un’eccezione di prescrizione, di attribuire agli atti dedotti dalle parti una diversa qualificazione giuridica quanto alla loro efficacia interruttiva o sospensiva.
art. 1310 c.c.
In conclusione, il credito (diritto principale) non si è estinto, per essersi verificato un atto interruttivo nei confronti del debitore, mentre l’ipoteca non si è estinta in quanto non è decorso il ventennio.
La Corte distingue gli effetti dell’interruzione della prescrizione del credito nei confronti del debitore dagli effetti sulla prescrizione del diritto reale di ipoteca; l’insinuazione al passivo rileva per il credito, mentre la durata della garanzia va valutata secondo il distinto termine applicabile all’ipoteca.
art. 2878 c.c.
In conclusione, il credito (diritto principale) non si è estinto, per essersi verificato un atto interruttivo nei confronti del debitore, mentre l’ipoteca non si è estinta in quanto non è decorso il ventennio.
La permanenza o estinzione dell’ipoteca va considerata separatamente da quella del credito garantito; nel caso deciso, la garanzia non era estinta perché non era decorso il termine ventennale.
art. 2880 c.c.
In realtà, ogni considerazione sul tema deve muovere dalla premessa che i due diritti sono sottoposti ad un diverso regime prescrizionale, decennale per il credito e ventennale per l’ipoteca (art. 2880 c.c.).
Il diritto di credito garantito e il diritto di ipoteca sono soggetti a termini prescrizionali distinti: decennale il primo e ventennale il secondo. La prescrizione dell’uno non può essere desunta automaticamente dalla disciplina dell’altro.
art. 2945 c.c.
Com’è noto, infatti, l’insinuazione al passivo fallimentare produce i medesimi effetti della proposizione di una domanda giudiziale e, pertanto, determina non solo l’interruzione della prescrizione del credito, ma anche la sospensione del suo decorso con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, (ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018, Rv. 648427 – 01).
L’insinuazione al passivo produce, rispetto al credito, l’interruzione della prescrizione e la sospensione permanente del suo decorso fino alla chiusura della procedura concorsuale.
art. 2941 c.c.
Infatti, in base al principio iura novit curia, spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti indicati dalle parti, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la parte contro la quale è formulata l’eccezione nelle condizioni di difendersi deducendo l’esistenza di eventuali atti rilevanti ex artt. 2941,2942,2943 e 2944 c.c. per tutto l’arco temporale preso in considerazione dal giudice.
Nel valutare la prescrizione, il giudice può individuare d’ufficio gli effetti giuridici degli atti dedotti e deve consentire alla controparte di allegare, per l’intero arco temporale esaminato, fatti sospensivi o interruttivi pertinenti.
art. 2942 c.c.
Infatti, in base al principio iura novit curia, spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti indicati dalle parti, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la parte contro la quale è formulata l’eccezione nelle condizioni di difendersi deducendo l’esistenza di eventuali atti rilevanti ex artt. 2941,2942,2943 e 2944 c.c. per tutto l’arco temporale preso in considerazione dal giudice.
La parte contro la quale è eccepita la prescrizione deve poter dedurre fatti sospensivi rilevanti per tutto il periodo considerato dal giudice, anche quando questi qualifichi diversamente la ragione dell’eccezione.
art. 2943 c.c.
Infatti, in base al principio iura novit curia, spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti indicati dalle parti, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la parte contro la quale è formulata l’eccezione nelle condizioni di difendersi deducendo l’esistenza di eventuali atti rilevanti ex artt. 2941,2942,2943 e 2944 c.c. per tutto l’arco temporale preso in considerazione dal giudice.
Il giudice valuta l’efficacia interruttiva degli atti indicati dalle parti senza essere vincolato alla loro qualificazione giuridica, fermo l’obbligo di assicurare il contraddittorio sulla possibilità di dedurre ulteriori atti interruttivi.
art. 2944 c.c.
Infatti, in base al principio iura novit curia, spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti indicati dalle parti, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la parte contro la quale è formulata l’eccezione nelle condizioni di difendersi deducendo l’esistenza di eventuali atti rilevanti ex artt. 2941,2942,2943 e 2944 c.c. per tutto l’arco temporale preso in considerazione dal giudice.
La valutazione della prescrizione comprende anche la possibilità per la parte interessata di dedurre fatti interruttivi pertinenti all’intero arco temporale considerato, mentre la loro qualificazione compete al giudice.
art. 615 c.p.c.
Gli esecutati proponevano opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo – fra l’altro e per quanto ora d’interesse – l’intervenuta prescrizione del credito.
La norma è richiamata per identificare il tipo di opposizione esecutiva proposta; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 617 c.p.c.
Gli esecutati proponevano opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo – fra l’altro e per quanto ora d’interesse – l’intervenuta prescrizione del credito.
La norma è richiamata per identificare il tipo di opposizione esecutiva proposta; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Invero, sembra che la società ricorrente abbia erroneamente riportato il numero della sentenza d’appello (sul provvedimento tale numero non risulta annotato), ma l’individuazione del provvedimento impugnato è univoca, in quanto la Sagrantino Italy s.r.l. ha riportato nel proprio ricorso pure il numero di registro generale della causa di merito (n. 6037 R.G.A.C.), che corrisponde a quello della sentenza allegata ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
L’identificazione univoca della sentenza impugnata può risultare dal ricorso nel suo complesso e dai dati che la collegano al provvedimento allegato, anche se il numero della sentenza sia stato indicato erroneamente.
art. 345 c.p.c.
Sul punto, gli orientamenti giurisprudenziali non sono univoci.
La norma è menzionata nell’esposizione di un orientamento giurisprudenziale non assunto dalla Corte come fondamento della decisione; non se ne ricava una regola applicata al caso.
Massime di principio
- Dopo che la parte ha eccepito la prescrizione ordinaria, il giudice può accogliere l’eccezione sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata, compresa la negazione dell’efficacia interruttiva di un atto indicato, purché non applichi un termine prescrizionale diverso da quello eccepito e sia garantita alla controparte la possibilità di dedurre fatti sospensivi o interruttivi per l’intero arco temporale rilevante.
- Il credito garantito da ipoteca e il diritto di ipoteca sono diritti distinti, assoggettati a termini di prescrizione diversi: decennale il credito e ventennale l’ipoteca. La verifica dell’estinzione dell’uno non determina automaticamente quella dell’altro.
- L’insinuazione al passivo del fallimento del debitore interrompe la prescrizione del credito e ne sospende il decorso con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma, c.c.; la prescrizione del diritto di ipoteca deve invece essere valutata autonomamente secondo il proprio termine.
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