Sentenza n. 817/2026 - Bari, Sezione 2
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA - dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 02.03.2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico “Energia dell’Olio del Tavoliere”, sito in San Severo (FG). Proponente: Peridot Solar Blue S.r.l. della potenza di 50,859 MW e delle relative opere di connessione alla RTN; PER LA CONDANNA -dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12\12\2025: PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI, ESTESO ANCHE ALL’ANNULLAMENTO nei limiti dell’interesse azionato, -della nota prot. 0190692 del 15/10/2025, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riscontrato l’istanza di sollecito della ricorrente alla conclusione del procedimento (doc. 1) e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO -della formazione del silenzio assenso quanto all’atto di assenso di competenza del Ministero della Cultura ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, co. 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, e dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990; E PER LA CONDANNA -del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nella conclusione del procedimento di VIA relativo a un progetto agrivoltaico e nota del MASE che escludeva la formazione del concerto del Ministero della Cultura per silenzio-assenso
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il silenzio serbato dal MASE e dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC sulla domanda di VIA presentata per un impianto agrivoltaico di circa 50,859 MW e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento. Ha dedotto la violazione degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. 152/2006, degli artt. 20 e 22 del d.lgs. 199/2021, degli artt. 1, 2 e 6 della l. 241/1990, dei principi di buon andamento, imparzialità, giusto procedimento e massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché della disciplina europea in materia. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del MASE del 15 ottobre 2025, ritenuta soprassessoria e illegittima nella parte in cui negava l’applicabilità del silenzio-assenso al concerto del Ministero della Cultura. Ha chiesto inoltre l’accertamento della formazione del concerto per silentium ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006 e dell’art. 17-bis l. 241/1990, nonché la condanna del MASE al rilascio del provvedimento finale di VIA.
La decisione
Il TAR ha accolto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto illegittima l’inerzia del MASE e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, poiché il procedimento di VIA, relativo a un progetto rientrante nell’ambito dell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, non era stato concluso entro i termini stabiliti dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006. Tali termini sono qualificati dalla legge come perentori dall’art. 25, comma 7, e non possono essere superati per difficoltà organizzative dell’Amministrazione. L’obbligo di provvedere deriva inoltre dall’art. 2 l. 241/1990 e impone l’adozione di un provvedimento espresso, favorevole o sfavorevole. Il TAR ha inoltre annullato la nota del 15 ottobre 2025, qualificandola come atto soprassessorio incompatibile con l’obbligo di concludere il procedimento. Ha accertato che il concerto del Ministero della Cultura si era formato per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis l. 241/1990, ritenendo applicabile tale istituto anche al concerto previsto dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006. Ha quindi ordinato al MASE di concludere il procedimento di VIA. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
“istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale”
Costituisce la disposizione in base alla quale è stata presentata l’istanza di VIA, dando avvio al procedimento.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
“la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] e comunque entro il termine di centotrenta giorni [...] Nei successivi trenta giorni [...] adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto [...] entro il termine di venti giorni”
Prevede la scansione temporale del procedimento di VIA per i progetti PNRR e attribuisce termini per l’espressione della Commissione, l’adozione del provvedimento e l’acquisizione del concerto ministeriale.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
“Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori”
La perentorietà impedisce all’Amministrazione di disattendere i termini procedimentali e fonda l’illegittimità dell’inerzia.
art. 17-bis l. 241/1990
“il silenzio dell’Amministrazione interpellata [...] è [...] equiparato ope legis a un atto di assenso”
Si applica al concerto tra Amministrazioni previsto nel procedimento di VIA; decorso inutilmente il termine, il concerto del Ministero della Cultura si forma per silenzio-assenso.
art. 2 l. 241/1990
“obbligo di concludere il procedimento”
Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
art. 22, comma 1-ter, d.lgs. 199/2021
È richiamato con riguardo all’idoneità dell’area, da valutare ratione temporis, ferma restando l’inefficacia di eventuali pareri tardivi del Ministero della Cultura.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma abbreviata, previa discussione in camera di consiglio.
Massime di principio
- I termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006 per l’espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la predisposizione dello schema e l’adozione del provvedimento di VIA sono perentori ai sensi del comma 7 della medesima disposizione; il loro superamento determina l’illegittimità dell’inerzia amministrativa.
- Le difficoltà organizzative o l’elevato numero dei procedimenti non giustificano il superamento dei termini perentori del procedimento di VIA e non possono essere opposte al privato istante.
- Quando il procedimento di VIA non si conclude entro i termini di legge, l’Amministrazione competente è tenuta ad adottare un provvedimento espresso, favorevole o sfavorevole; l’azione contro il silenzio è accoglibile finché non sia intervenuto un atto conclusivo.
- Il silenzio-assenso orizzontale previsto dall’art. 17-bis l. 241/1990 è applicabile al concerto del Ministero della Cultura previsto dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006; decorso inutilmente il termine previsto, il concerto si considera acquisito per silentium.
- Un atto con cui l’Amministrazione si limita a rinviare la conclusione del procedimento, negando erroneamente la formazione del silenzio-assenso, è illegittimo quale atto soprassessorio e deve essere annullato.
- Un eventuale parere del Ministero della Cultura reso tardivamente, dopo la formazione del silenzio-assenso, è inefficace ai fini della conclusione del procedimento di VIA.
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