Sentenza n. 5943/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, - della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM--OMISSIS---OMISSIS- recante “-OMISSIS- – -OMISSIS-– Audit -OMISSIS-. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato -OMISSIS-a seguito rilievi di livello 1”; - nei limiti dell’interesse, della nota ENAC-AMM- 13/12/2024--OMISSIS- e del relativo audit -OMISSIS-; - della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM-28/02/2025--OMISSIS- recante “-OMISSIS- – -OMISSIS-– Audit -OMISSIS-. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato -OMISSIS-a seguito rilievi di livello 1. Riscontro nota del -OMISSIS-”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso. nonche’ per la condanna di enac al risarcimento del danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ENAC recante un formale richiamo al rispetto della normativa aeronautica e delle procedure operative del vettore, adottata nell’ambito di un procedimento di limitazione delle attività connesse al certificato dell’operatore a seguito di rilievi di livello 1
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore aeronautico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui ENAC, nell’ambito di audit relativi a ritardi e alla riorganizzazione dei voli verificatisi tra il 10 e il 12 dicembre 2024, ha ritenuto a lui ascrivibili, quale soggetto coinvolto nei processi decisionali del vettore, alcune condotte organizzative e gli ha rivolto un formale richiamo al rispetto della normativa e delle procedure contenute nell’Operations Manual. Ha dedotto: difetto assoluto di attribuzione e nullità, sostenendo che ENAC non disponesse di una norma attributiva del potere di rivolgere un simile richiamo; violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per non essere stato previamente coinvolto nel procedimento, non avere ricevuto la comunicazione di avvio, non avere partecipato alle audizioni e non avere potuto presentare osservazioni; violazione della norma ARO.GEN.350 del regolamento (UE) n. 965/2012, difetto di istruttoria, travisamento e illogicità, contestando la qualificazione di livello 1 delle violazioni; violazione della norma ORO.FTL.110, sostenendo che la riorganizzazione dei turni dell’equipaggio fosse stata conforme ai limiti applicabili e giustificata da un evento eccezionale e imprevedibile; violazione della norma ORO.GEN.200, deducendo la legittimità delle misure adottate nei confronti dei membri dell’equipaggio dichiaratisi non idonei al volo e l’assenza di intento punitivo; ulteriore violazione della norma ARO.GEN.350 e difetto assoluto di motivazione, per il carattere assertivo delle valutazioni. Ha inoltre domandato il risarcimento dei danni, anche morali, senza specificarne adeguatamente natura, entità e prova.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che il richiamo, pur inserito in un procedimento amministrativo, era idoneo a costituire il presupposto per futuri provvedimenti limitativi dei certificati dell’operatore e presentava comunque un interesse morale e potenzialmente risarcitorio. Ha escluso il difetto assoluto di attribuzione: il potere di sorveglianza continuativa e di verifica del rispetto della normativa aeronautica, attribuito a ENAC dal quadro normativo europeo, comprende anche la facoltà di rivolgere un richiamo formale ai soggetti tenuti all’osservanza delle regole di settore. Ha tuttavia accolto, in via assorbente, la censura relativa alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Il ricorrente, direttamente destinatario del richiamo e ritenuto compartecipe delle decisioni contestate, non aveva ricevuto alcun avviso di avvio, non aveva partecipato alle audizioni e non aveva presentato osservazioni. Il TAR ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché il richiamo aveva natura discrezionale-valutativa e non poteva ritenersi dimostrato che il suo contenuto sarebbe rimasto invariato se il ricorrente fosse stato sentito: la partecipazione avrebbe potuto incidere sulla valutazione delle ragioni e dei presupposti delle scelte organizzative adottate in occasione dell’evento eccezionale. È stata quindi annullata la nota nella parte relativa al formale richiamo. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto di specifica allegazione e prova sia del danno-evento sia della sua quantificazione. ENAC è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3 regolamento (UE) n. 965/2012
necessari poteri e responsabilità
La disposizione costituisce fondamento dei poteri riconosciuti alle autorità nazionali competenti per la certificazione e la sorveglianza delle persone e delle organizzazioni rientranti nell’ambito della disciplina europea sull’aviazione civile; tali poteri comprendono anche la possibilità di rivolgere richiami formali.
art. 3, n. 1, regolamento (UE) n. 1139/2018
Il potere di verifica continuativa del rispetto della normativa di settore legittima l’autorità di vigilanza ad adottare misure di richiamo cautelative e rivolte al futuro.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La regola sui vizi formali non invalidanti non è applicabile quando il provvedimento ha natura discrezionale-valutativa e non è dimostrato che il suo contenuto sarebbe stato necessariamente identico se l’interessato avesse partecipato al procedimento.
norma ARO.GEN.350 dell’Allegato II al regolamento (UE) n. 965/2012
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla qualificazione dei rilievi e alla motivazione del richiamo, ma il giudice non ha deciso nel merito tali censure, avendole assorbite.
norma ORO.FTL.110 dell’Allegato III al regolamento (UE) n. 965/2012
La norma è stata invocata per sostenere la conformità della riorganizzazione dei turni ai requisiti relativi ai tempi di volo e di servizio, ma la relativa censura è rimasta assorbita.
norma ORO.GEN.200 dell’Allegato III al regolamento (UE) n. 965/2012
La norma è stata richiamata per contestare la valutazione di ENAC sulle misure adottate nei confronti dell’equipaggio, ma il giudice non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- L’autorità nazionale competente per la sorveglianza dell’aviazione civile, nell’esercizio dei poteri di certificazione e verifica continuativa del rispetto della normativa europea di settore, può rivolgere un richiamo formale ai soggetti tenuti all’osservanza delle regole aeronautiche e delle procedure operative dell’operatore, anche quale misura cautelativa e preventiva rispetto a future violazioni.
- Il richiamo formale adottato dall’autorità di vigilanza è lesivo e impugnabile quando può costituire il presupposto per successivi provvedimenti limitativi dei certificati dell’operatore o incidere sulla correttezza e capacità professionale del destinatario.
- Quando l’amministrazione intende rivolgere un richiamo individuale a un soggetto cui attribuisce una compartecipazione alle condotte o alle decisioni organizzative contestate, deve assicurargli la partecipazione al procedimento, mediante comunicazione di avvio e possibilità di presentare osservazioni.
- L’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non sana la mancata partecipazione quando il provvedimento presenta natura discrezionale-valutativa e l’interessato avrebbe potuto incidere, attraverso le proprie deduzioni, sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle ragioni sottese alle condotte contestate.
- La domanda risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo richiede una specifica allegazione e prova dell’esistenza del pregiudizio e della sua entità; la mera affermazione di avere subito un danno morale per effetto del provvedimento illegittimo non è sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →