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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38261/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, richiamando l'art. 20 del d.P.R. 131/1986, recuperava l'imposta di registro in misura proporzionale su un atto di risoluzione consensuale di una cessione di credito tra la società e un factor. L'Amministrazione riteneva che l'atto risolutivo non costituisse operazione finanziaria e non fosse quindi soggetto a IVA, con conseguente applicazione del registro proporzionale. La CTR aveva confermato la legittimità dell'imposizione, ma aveva ridotto la base imponibile al corrispettivo della risoluzione. In Cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, n. 3, 28 e 40 del d.P.R. 633/1972 e dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986, sostenendo che anche la retrocessione dei crediti, perché strettamente funzionale al factoring, dovesse essere ricompresa tra gli atti inseriti in operazioni finanziarie soggette a IVA, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività IVA/registro.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha qualificato la risoluzione consensuale della cessione di crediti, inserita in un'operazione di factoring, come atto collegato a una negoziazione di crediti rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, sia pure in regime di esenzione. Da ciò deriva l'applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e quindi la tassazione in misura fissa, non proporzionale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    richiamato dall'Ufficio per riqualificare l'atto e recuperare l'imposta di registro proporzionale; la Corte non ne fa il fondamento decisivo, concentrandosi invece sul rapporto con l'IVA e sul principio di alternatività.

  • art. 40 d.P.R. 131/1986

    per gli atti soggetti a cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto l'imposta si applica in misura fissa

    consacra il principio di alternatività tra IVA e registro: se l'atto rientra nel campo IVA, l'imposta di registro è fissa anche quando l'operazione sia esente.

  • art. 2, comma 2, lett. c) d.P.R. 633/1972

    le cessioni che hanno ad oggetto denaro o crediti in denaro

    esclude dal campo IVA le cessioni di crediti in denaro, salvo che l'operazione si collochi nel diverso perimetro delle prestazioni di servizi finanziarie/di negoziazione dei crediti.

  • art. 3, comma 2, n. 3 d.P.R. 633/1972

    costituiscono inoltre prestazioni di servizio, se effettuate verso corrispettivo, i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merce comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti cambiali o assegni

    ricomprende nel novero delle prestazioni di servizi finanziarie anche le operazioni di negoziazione/cessione di crediti, compresa la cessione pro soluto.

  • art. 10, comma 1, n. 1 d.P.R. 633/1972

    le prestazioni di servizi concernenti la negoziazione dei crediti

    le operazioni di factoring e la retrocessione dei crediti, se inserite nella causa di finanziamento, sono trattate come operazioni IVA esenti.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'imposta di registro vige il principio di alternatività con l'IVA: ogni atto che rientra nel campo di applicazione dell'IVA sconta il registro in misura fissa, anche se l'operazione è esente.
  • Ai fini fiscali, nel factoring non conta solo la forma dell'atto singolo, ma la sua funzione economico-giuridica all'interno dell'operazione complessa di finanziamento e smobilizzo dei crediti.
  • La retrocessione dei crediti o la risoluzione consensuale della cessione, quando costituisce momento interno o funzionale al factoring, è assimilabile a una negoziazione di crediti e segue il trattamento IVA dell'operazione principale.
  • La qualificazione tributaria dell'atto non può arrestarsi alla sua veste negoziale isolata se il suo contenuto e le premesse dimostrano il collegamento con una più ampia operazione finanziaria.
  • Se un'operazione di cessione/negoziazione di crediti è attratta nel campo IVA, la base imponibile dell'imposta di registro non può essere determinata in via proporzionale sul valore del credito ceduto, ma resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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